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AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - COMUNICATO - Procedimenti di verifica dei requisiti ex art. 40, commi 9-ter e quater del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. (Comunicato alle SOA n. 65 del 12 luglio 2011). (11A09964) - (GU n. 168 del 21-7-2011 )

  AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI
E FORNITURE 

COMUNICATO 

Procedimenti di verifica dei requisiti ex  art.  40,  commi  9-ter  e
quater del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  e  successive
modifiche ed integrazioni. (Comunicato alle SOA n. 65 del  12  luglio
2011). (11A09964) 

 
 
    A seguito dell'entrata in vigore della legge 12 luglio  2011,  n.
106 di conversione, con modificazioni, del  decreto-legge  13  maggio
2011, n. 70, e' stato previsto, per  l'ipotesi  di  presentazione  di
falsa  dichiarazione   o   falsa   documentazione   ai   fini   della
qualificazione, che le SOA ne diano  segnalazione  all'Autorita',  la
quale se ritiene sussistente l'ipotesi del dolo o della  colpa  grave
in considerazione della rilevanza o gravita' dei fatti oggetto  della
falsa dichiarazione o della presentazione  di  falsa  documentazione,
dispone l'iscrizione nel casellario informatico a carico dell'impresa
che   si   sia   resa   responsabile   delle   falsita',   ai    fini
dell'interdizione per un periodo di un anno dalla partecipazione alle
procedure di gara e dagli  affidamenti  di  subappalto,  nonche'  dal
conseguimento dell'attestazione di qualificazione. 
    La norma introduce delle novita'  procedurali  ponendo  a  carico
delle SOA  l'onere  di  accertare  in  termini  oggettivi  l'avvenuta
presentazione di documentazione falsa o  di  false  dichiarazioni  ai
fini della successiva segnalazione all'Autorita' per  le  valutazioni
soggettive in ordine all'imputabilita' dei fatti all'impresa sotto il
profilo del dolo o colpa grave. 
    Con il presente Comunicato, al  fine  di  assicurare  omogeneita'
nell'attuazione del dettato normativo, si definiscono le linee  guida
per l'attivazione dei  relativi  procedimenti,  fornendo  indicazioni
finalizzate  al  coordinamento  delle  due   fasi   di   accertamento
propedeutiche all'annotazione nel  casellario  informatico  ai  sensi
dell'art. 40, comma 9-quater del decreto legislativo n. 163/2006. 
    La SOA, ricevuta in qualsiasi  modo  la  notizia  della  falsita'
della documentazione o  della  mendacita'  della  dichiarazione  resa
dall'impresa in sede di attestazione, procede al tempestivo avvio del
procedimento ex art. 40, commi 9-ter e quater del decreto legislativo
n. 163/2006 finalizzato all'accertamento del possesso  del  requisito
di  cui  all'art.  38,  comma  1,   lettera   m)-bis.   L'avvio   del
procedimento,   oltre   che   essere   comunicato    all'impresa    e
all'Autorita', deve essere inserito nel Forum  secondo  le  modalita'
indicate nel comunicato alle SOA n. 60/2010. 
    Nell'ambito del procedimento la SOA dovra' svolgere ogni verifica
presso  i  soggetti  indicati  come  committenti  e/o  firmatari  dei
certificati di  esecuzione  lavori,  eventualmente  ricercandoli  con
opportune  indagini  ovvero  presso  altri  soggetti   che   comunque
detengano informazioni utili ai fini dell'accertamento della falsita'
venuta in rilievo. Le relative verifiche dovranno essere condotte con
la massima cura e puntualita', estendendo le indagini e  i  correlati
approfondimenti sino al raggiungimento di profili di certezza. 
    Nel  caso  in  cui  la   SOA   pervenga   all'archiviazione   del
procedimento per aver accertato, all'esito  delle  indagini  e  degli
approfondimenti richiesti dal  caso  concreto,  l'infondatezza  della
notizia   della   falsita',   ne   da'   segnalazione   all'Autorita'
trasmettendo i riscontri e i documenti acquisiti  unitamente  ad  una
relazione motivata circa l'opportunita' di definire il procedimento a
fronte dell'originaria  acquisizione  della  notizia  della  presunta
falsita'. 
    Ove la SOA, viceversa,  ritenga  che  le  risultanze  istruttorie
confermino  i   profili   di   falsita',   comunica   all'impresa   e
all'Autorita' gli esiti dei relativi accertamenti, dando  atto  della
sussistenza  dei  presupposti  per  la  dichiarazione  di   decadenza
dell'attestazione di qualificazione per essere stata rilasciata sulla
base di documentazione che non ha trovato riscontro oggettivo in atti
dei  soggetti  emittenti  o  depositari  o  di  diniego  al  rilascio
dell'attestazione.  Inoltre  la  SOA  trasmette  ogni  documentazione
acquisita comprovante la presentazione della  falsa  dichiarazione  o
falsa  documentazione,  il  documento  disconosciuto  ed   i   report
istruttori della valutazione dei requisiti dell'impresa stessa. Se la
falsita'  e'  inerente  a  certificati  di  esecuzione   lavori,   la
trasmissione dovra' riguardare tutte le certificazioni di  esecuzione
lavori   presentate   dall'impresa   ai   fini   del    conseguimento
dell'attestazione   con   allegate   dichiarazione/i    sostitutiva/e
dell'impresa attestante/i la presentazione delle stesse ed i relativi
riscontri di veridicita'  operati  da  quest'ultima.  Nella  nota  di
comunicazione delle risultanze istruttorie, la  SOA  sara'  tenuta  a
comunicare  all'impresa  la  prosecuzione  del  procedimento  innanzi
all'Autorita' per la valutazione dell'eventuale sussistenza del  dolo
o colpa grave il cui avvio sara' oggetto di apposita comunicazione ai
sensi  dell'art.  7  e  ss.  della  legge  n.   241/1990   da   parte
dell'Autorita' stessa. 
    Il procedimento di verifica sin qui delineato dovra'  concludersi
entro i termini segnalati  nel  precedente  Comunicato  alle  SOA  n.
61/2010. 
    Gli esiti delle risultanze istruttorie  saranno,  in  ogni  caso,
oggetto di inserimento da parte  delle  SOA  nel  Forum,  secondo  le
indicazioni di cui al Comunicato alle SOA n. 60/2010 e,  nell'ipotesi
in  cui  sussistano  profili  di   falsita',   anche   di   specifica
comunicazione alla competente Procura della Repubblica  nel  rispetto
delle indicazioni gia' fornite dall'Autorita' con il Comunicato  alle
SOA n. 61 del 15 settembre 2010. 
    Nel corso del procedimento svolto dall'Autorita' le SOA  potranno
essere  chiamate  a  fornire  eventuali  chiarimenti  o  invitate  in
audizione innanzi al Consiglio dell'Autorita'. 
    All'esito delle valutazioni ed accertamenti svolti dall'Autorita'
il   Consiglio   si   pronuncera'   in   merito   alla    sussistenza
dell'imputabilita'  in  termini  di  dolo  o  colpa  grave  in   capo
all'impresa,  nonche'  in  ordine  all'applicazione  delle   sanzioni
pecuniarie ex art. 6, comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006  a
carico della medesima impresa. Il relativo provvedimento  in  cui  si
accerta  la  sussistenza  o  meno  dell'imputabilita'  dovra'  essere
comunicato alla SOA demandando alla stessa la  formalizzazione  della
decadenza o del  diniego  ai  fini  dell'inserimento  della  relativa
notizia nel casellario informatico. 
    L'annotazione nei casi di  sussistenza  di  dolo  o  colpa  grave
riguardera'   la   notizia   della   decadenza    o    del    diniego
dell'attestazione, nonche' l'iscrizione ai sensi dell'art. 40,  comma
9-quater ai fini dell'interdizione prevista dall'art.  38,  comma  1,
lettera m)-bis per il periodo di un anno. 
    In caso di assenza di dolo o colpa grave,  ove  la  presentazione
della falsa documentazione/dichiarazione venga accertata  nell'ambito
del procedimento per la verifica dei requisiti di  qualificazione  ex
art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.  207/2010,  la
SOA potra' rilasciare l'attestazione al ricorrere dei presupposti  di
legge. Nella stessa ipotesi, ove la falsita' sia rilevata in corso di
validita' dell'attestazione di qualificazione,  essa  comportera'  la
pronuncia di decadenza dell'attestazione rilasciata sulla base  della
documentazione o  dichiarazione  non  veritiera  e  l'annotazione  in
termini  oggettivi  della  notizia  della  decadenza  nel  casellario
informatico. 
    Le SOA, ai sensi  del  precedente  Comunicato  dell'Autorita'  n.
60/2010,  ai  fini  della  valutazione  dei  requisiti  necessari  al
rilascio  ed  al  mantenimento  dell'Attestazione  di  qualificazione
saranno tenute  a  controllare,  oltre  che  i  dati  risultanti  dal
casellario, le notizie presenti nel Forum. L'inottemperanza da  parte
delle SOA agli obblighi di inserimento dati e consultazione del Forum
costituisce comportamento valutabile dall'Autorita' sotto il  profilo
del rispetto degli obblighi di diligenza, correttezza  e  trasparenza
al  fine  di  procedere,  qualora   ne   ricorrano   i   presupposti,
all'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 
    Le SOA saranno tenute ad avvertire in sede di  qualificazione  le
imprese, che a qualsiasi  titolo  vogliano  avvalersi  dei  requisiti
speciali degli  operatori  economici  sottoposti  a  procedimento  di
verifica, della pendenza del procedimento ex art. 40, commi  9-ter  e
9-quater del decreto legislativo n. 163/2006  a  carico  dell'impresa
dante causa. Le SOA dovranno segnalare,  altresi',  che  in  caso  di
accertamento di dolo o colpa  grave  a  carico  dell'impresa  cedente
quest'ultima  incorrera'  nelle  conseguenze  sanzionatorie  di   cui
all'art. 38, comma 1,  lettera  m)-bis  del  decreto  legislativo  n.
163/2006 richiamando, altresi', l'operativita' dei  principi  di  cui
alla Determina n. 05/2003 a carico della stessa impresa cessionaria. 
 
                                               Il Presidente: Brienza 
 
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 luglio 2011. 
 
                       Il segretario: Esposito 
 

        
      


  

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