Siti del circuito Teknoring



  homepage/ Normativa / Dettagli normativa

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 165 - Attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE. (11G0206) - (GU n. 233 del 6-10-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/10/2011

  
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011 , n. 165 

Attuazione della  direttiva  2009/18/CE  che  stabilisce  i  principi
fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore  del
trasporto  marittimo  e  che  modifica  le  direttive  1999/35/CE   e
2002/59/CE. (11G0206) 

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009,  e  in  particolare,
gli articoli da 1 a 5, e l'allegato B; 
  Vista  la  direttiva  2009/18/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali
in materia di inchieste sugli incidenti  nel  settore  del  trasporto
marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio  e  la
direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visti gli articoli 2 e 94 della Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare (UNCLOS) firmata a Montego Bay il 10 dicembre  1982,
di cui alla legge 2 dicembre 1994, n. 689; 
  Vista la  regola  I/21  della  Convenzione  internazionale  per  la
salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) firmata a Londra il  1°
novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313; 
  Visto  l'articolo  12  della  Convenzione  internazionale  per   la
prevenzione dell'inquinamento da navi (MARPOL), firmata a Londra il 2
novembre 1973, di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662; 
  Visto l'articolo 23 della Convenzione internazionale sulle linee di
massimo carico (LOAD LINE), firmata a Londra il 5 aprile 1966, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777; 
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327; 
  Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della  navigazione
(Navigazione marittima), approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  dicembre  2008,
n.   211,   recante   la   riorganizzazione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,
recante    attuazione    della    direttiva    2002/59/CE    relativa
all'istituzione di  un  sistema  comunitario  di  monitoraggio  e  di
informazione sul traffico navale; 
  Visti il decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  28,  recante
attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite
obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di  traghetti
roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti  a  servizi
di linea, nonche' disciplina delle procedure di indagine sui sinistri
marittimi, ed in particolare gli articoli 14 e 15; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto; 
  Visto il Codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti
marittimi adottato con risoluzione A.849(20) dall'assemblea  dell'IMO
in  data  27  novembre  1997,  nella  versione  aggiornata   con   la
risoluzione MSC.255(84)  del  Comitato  per  la  sicurezza  marittima
dell'IMO che adotta il Codice degli standard internazionali  e  delle
raccomandazioni  per  le  inchieste  sui  sinistri  marittimi  e  gli
incidenti marittimi (Codice delle inchieste sui sinistri) in data  16
maggio 2008; 
  Vista la  Risoluzione  A.996(25)  dell'Assemblea  dell'IMO  del  29
novembre 2007 (Codice per l'attuazione  degli  strumenti  obbligatori
dell'IMO); 
  Vista la  Risoluzione  A.861(20)  dell'Assemblea  dell'IMO  del  27
novembre 1997 e  la  Risoluzione  MSC.163(78)  del  Comitato  per  la
sicurezza marittima dell'IMO del 17 maggio  2004  che  dettano  norme
tecniche sui registratori dei dati di  viaggio  a  bordo  delle  navi
(VDR); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice
in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea  per
la sicurezza marittima e, in particolare, l'articolo 2, lettera e); 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 giugno 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e  delle
finanze, dell'interno, della salute e dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto ha come  obiettivo  il  miglioramento  della
sicurezza   della   navigazione   marittima   e   della   prevenzione
dell'inquinamento causato dalle navi, mediante inchieste di sicurezza
sui sinistri  ed  incidenti  marittimi,  affidate  ad  una  struttura
investigativa in grado di assicurare, in autonomia ed indipendenza di
giudizio, l'efficace esecuzione  delle  attivita'  di  investigazione
tecnica di sicurezza e  la  corretta  analisi  delle  cause  e  delle
circostanze  che  hanno  determinato  i  sinistri  e  gli   incidenti
marittimi, allo scopo di ridurre, in tal  modo,  potenziali  analoghi
rischi futuri. 
  2. Nel rispetto delle finalita' di cui  al  comma  1,  il  presente
decreto determina le procedure e le metodologie di  esecuzione  delle
inchieste di sicurezza, prevedendone la tempistica e le relazioni tra
tutte le parti coinvolte ovvero interessate nonche'  le  modalita'  a
cui  attenersi  per  lo  studio  e   lo   sviluppo   delle   tecniche
investigative e di valorizzazione delle risultanze delle indagini, al
fine di  delineare  proposte  di  modifica  della  normativa  tecnica
rivolte ad accrescere  e  a  migliorare  le  condizioni  generali  di
sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare
nonche' di protezione dell'ambiente marino e costiero. 
  3. Le inchieste, svolte sulla base della disciplina  contenuta  nel
presente   decreto,   non    riguardano    la    determinazione    di
responsabilita'. L'organismo investigativo  di  cui  all'articolo  4,
riferisce all'autorita' competente circostanze ed elementi  rilevanti
sulle cause del sinistro  o  dell'incidente  marittimo  qualora,  dai
risultati delle attivita' di investigazione tecnica di sicurezza,  si
possano desumere responsabilita'. 

        
                    Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta, di seguito,il testo degli articoli da 1 a
          5 e dell'allegato B della  legge  4  giugno  2010,  n.  96,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146,
          S.O.: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro  il  termine  di  recepimento  indicato  in
          ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e  B,  i
          decreti legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare
          attuazione  alle  medesime  direttive.  Per  le   direttive
          elencate  negli  allegati  A  e  B,  il  cui   termine   di
          recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei  tre  mesi
          successivi alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i  decreti
          legislativi di attuazione entro  tre  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della medesima legge.  Per  le  direttive
          elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.
          Decorsi quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i
          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al presente comma ovvero i  diversi  termini  previsti  dai
          commi 4 e 8 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza  dei  termini  previsti  dai  commi  1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono  prorogati  di  novanta
          giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi  integrativi  di  informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6.  I  decreti  legislativi,  relativi  alle  direttive
          elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
          117, quinto comma, della  Costituzione,  nelle  materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee,  ogni  sei  mesi,  informa  altresi'  la
          Camera dei deputati e  il  Senato  della  Repubblica  sullo
          stato di attuazione delle direttive da parte delle  regioni
          e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
          secondo  modalita'  di  individuazione  delle   stesse   da
          definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e  B,
          ritrasmette  con  le  sue  osservazioni  e  con   eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al  Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  venti  giorni  dalla  data  di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere. 
              Art. 2 (Principi e  criteri  direttivi  generali  della
          delega legislativa). - 1. Salvi gli  specifici  principi  e
          criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni  di  cui  ai
          capi II e III, e  in  aggiunta  a  quelli  contenuti  nelle
          direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
          1 sono informati ai seguenti principi e  criteri  direttivi
          generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni  alle  discipline  stesse,  fatti   salvi   i
          procedimenti  oggetto  di  semplificazione   amministrativa
          ovvero le materie oggetto di delegificazione; 
                c) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledono o espongono a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongono  a
          pericolo  o  danneggiano  l'interesse  protetto;  la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che recano un  danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati nei periodi  precedenti.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  nella
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Entro i limiti  di  pena  indicati  nella  presente
          lettera  sono  previste   sanzioni   identiche   a   quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi  vigenti   per
          violazioni omogenee e di pari  offensivita'  rispetto  alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
          materie  di  cui  all'art.   117,   quarto   comma,   della
          Costituzione, le sanzioni amministrative  sono  determinate
          dalle regioni; 
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti  le  norme  necessarie  per
          dare attuazione alle direttive, nei soli limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183; 
                e)  all'attuazione  di   direttive   che   modificano
          precedenti direttive gia' attuate con legge o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
                f) nella predisposizione dei decreti  legislativi  si
          tiene conto delle eventuali modificazioni  delle  direttive
          comunitarie   comunque   intervenute   fino   al    momento
          dell'esercizio della delega; 
                g) nella  predisposizione  dei  decreti  legislativi,
          relativi alle direttive elencate negli allegati A e  B,  si
          tiene conto delle esigenze di coordinamento  tra  le  norme
          previste nelle direttive medesime e quanto stabilito  dalla
          legislazione  vigente,  con  particolare  riferimento  alla
          normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per  la
          cui revisione e' assicurato il coinvolgimento  delle  parti
          sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali
          specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove  richiesto
          dalla complessita' della materia, di un parere delle stesse
          parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo; 
                h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze
          tra amministrazioni diverse o comunque  sono  coinvolte  le
          competenze  di  piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti
          legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
          di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
          differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione  e  le
          competenze delle regioni e degli altri  enti  territoriali,
          le procedure per salvaguardare l'unitarieta'  dei  processi
          decisionali, la trasparenza, la  celerita',  l'efficacia  e
          l'economicita'  nell'azione  amministrativa  e  la   chiara
          individuazione dei soggetti responsabili; 
                i) quando non sono di ostacolo i diversi  termini  di
          recepimento, sono attuate con un unico decreto  legislativo
          le  direttive  che  riguardano  le  stesse  materie  o  che
          comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi. 
              Art.  3  (Delega   al   Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie (1)
          ).  - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione  delle
          norme comunitarie nell'ordinamento nazionale,  il  Governo,
          fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,  e'  delegato  ad
          adottare, entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, disposizioni recanti sanzioni  penali
          o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in
          direttive  comunitarie  attuate  in  via  regolamentare   o
          amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o
          in regolamenti comunitari pubblicati alla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, per i quali non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative. 
              2. La delega di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con
          decreti legislativi adottati ai sensi  dell'art.  14  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le  politiche
          europee e del Ministro della giustizia, di concerto  con  i
          Ministri competenti per materia. I decreti  legislativi  si
          informano ai principi e criteri direttivi di  cui  all'art.
          2, comma 1, lettera c). 
              3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di  cui  al
          presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e
          al Senato della Repubblica per l'espressione del parere  da
          parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
          nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1. 
              Art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e a controlli).  -
          1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli,
          si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi 2 e  2-bis,
          della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 
              Art. 5 (Delega al Governo  per  il  riordino  normativo
          nelle materie interessate dalle direttive  comunitarie).  -
          1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  con  le
          modalita' e secondo i principi e criteri direttivi  di  cui
          all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive
          modificazioni,  entro  ventiquattro  mesi  dalla  data   di
          entrata in vigore di ciascuno dei  decreti  legislativi  di
          cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, testi  unici
          o  codici  di  settore  delle   disposizioni   dettate   in
          attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per
          il  recepimento  di  direttive  comunitarie,  al  fine   di
          coordinare le  medesime  con  le  altre  norme  legislative
          vigenti nelle stesse materie. Qualora i  testi  unici  o  i
          codici di settore riguardino  principi  fondamentali  nelle
          materie  di  cui   all'art.   117,   terzo   comma,   della
          Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni,
          i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al
          parere della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano nonche' al parere  della  Commissione  parlamentare
          per le questioni regionali. 
              2. I testi unici e i codici di settore di cui al  comma
          1 riguardano materie o settori  omogenei.  Le  disposizioni
          contenute nei testi unici  o  nei  codici  di  settore  non
          possono  essere  abrogate,  derogate,  sospese  o  comunque
          modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione
          puntuale  delle   disposizioni   da   abrogare,   derogare,
          sospendere o modificare.». 
                                                          «Allegato B 
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              2005/47/CE  del  Consiglio,   del   18   luglio   2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee (CER) e la Federazione europea dei  lavoratori  dei
          trasporti (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni  di
          lavoro dei lavoratori  mobili  che  effettuano  servizi  di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 
              2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  ottobre  2007,   relativa   alla   certificazione   dei
          macchinisti addetti alla guida di locomotori  e  treni  sul
          sistema ferroviario della Comunita'; 
              2008/6/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          20 febbraio 2008, che modifica la  direttiva  97/67/CE  per
          quanto riguarda il pieno completamento del mercato  interno
          dei servizi postali comunitari; 
              2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22 ottobre  2008,  concernente  una  procedura  comunitaria
          sulla  trasparenza  dei  prezzi   al   consumatore   finale
          industriale di gas e di energia elettrica (rifusione); 
              2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22 ottobre  2008,  sul  ravvicinamento  delle  legislazioni
          degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
          codificata); 
              2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008,  sulla  gestione  della  sicurezza  delle
          infrastrutture stradali; 
              2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente; 
              2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 novembre 2008, che modifica la direttiva  2003/87/CE  al
          fine di includere  le  attivita'  di  trasporto  aereo  nel
          sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
          gas a effetto serra; 
              2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19  novembre  2008,  relativa  al  lavoro  tramite  agenzia
          interinale; 
              2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  dicembre  2008,  relativa  a   standard   di   qualita'
          ambientale nel settore della politica delle acque,  recante
          modifica  e  successiva  abrogazione  delle  direttive  del
          Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE  e
          86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio; 
              2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre 2008,  che  modifica  la  direttiva  2004/49/CE
          relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; 
              2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre 2008, che modifica le direttive  del  Consiglio
          76/768/CEE,  88/378/CEE,  1999/13/CE  e  le  direttive  del
          Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e
          2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE)  n.
          1272/2008 relativo alla classificazione,  all'etichettatura
          e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
              2008/114/CE  del  Consiglio,  dell'8   dicembre   2008,
          relativa  all'individuazione  e  alla  designazione   delle
          infrastrutture critiche europee e  alla  valutazione  della
          necessita' di migliorarne la protezione; 
              2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 gennaio 2009, sulla tutela dei  consumatori  per  quanto
          riguarda taluni aspetti dei contratti  di  multiproprieta',
          dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di  lungo
          termine e dei contratti di rivendita e di scambio; 
              2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle
          contromisure volte a prevenire e rilevare la  manipolazione
          delle  registrazioni  dei  tachigrafi,  che   modifica   la
          direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE)
          n. 3820/85 e (CEE) n.  3821/85  del  Consiglio  relativi  a
          disposizioni in materia sociale nel settore  dei  trasporti
          su  strada  e  che  abroga  la  direttiva  88/599/CEE   del
          Consiglio; 
              2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio  2009,  che
          modifica l'allegato  III  della  direttiva  2006/22/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme  minime  per
          l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE)  n.
          3821/85 del Consiglio relativi a  disposizioni  in  materia
          sociale nel settore dei trasporti su strada; 
              2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; 
              2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante
          attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori
          della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione  europea
          dei lavoratori dei trasporti (ETF)  sulla  convenzione  sul
          lavoro  marittimo  del  2006  e  modifica  della  direttiva
          1999/63/CE; 
              2009/14/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11  marzo  2009,  recante  modifica  della   direttiva
          94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei  depositi  per
          quanto riguarda il livello di copertura  e  il  termine  di
          rimborso; 
              2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello  Stato
          di approdo (rifusione); 
              2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE
          relativa  all'istituzione  di  un  sistema  comunitario  di
          monitoraggio del traffico navale e d'informazione; 
              2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che stabilisce i principi  fondamentali  in
          materia  di  inchieste  sugli  incidenti  nel  settore  del
          trasporto marittimo e che modifica la direttiva  1999/35/CE
          del Consiglio e  la  direttiva  2002/59/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio; 
              2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa al rispetto degli  obblighi  dello
          Stato di bandiera; 
              2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso  dell'energia  da
          fonti   rinnovabili,   recante   modifica   e    successiva
          abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 
              2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che modifica  la  direttiva  2003/87/CE  al
          fine di perfezionare ed estendere  il  sistema  comunitario
          per lo scambio di quote  di  emissione  di  gas  a  effetto
          serra; 
              2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che  modifica  la  direttiva  98/70/CE  per
          quanto  riguarda  le   specifiche   relative   a   benzina,
          combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di  un
          meccanismo inteso a controllare e ridurre le  emissioni  di
          gas a effetto serra, modifica la direttiva  1999/32/CE  del
          Consiglio per quanto concerne  le  specifiche  relative  al
          combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
          interna e abroga la direttiva 93/12/CEE; 
              2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile  2009,  relativa  allo  stoccaggio  geologico  di
          biossido di carbonio e  recante  modifica  della  direttiva
          85/337/CEE del Consiglio, delle  direttive  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
          2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE)  n.  1013/2006
          del Parlamento europeo e del Consiglio; 
              2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli  puliti
          e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; 
              2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          6  maggio  2009,  che  modifica   la   direttiva   98/26/CE
          concernente il carattere  definitivo  del  regolamento  nei
          sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli  e
          la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti  di  garanzia
          finanziaria per quanto riguarda  i  sistemi  connessi  e  i
          crediti; 
              2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; 
              2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, che  modifica  le  direttive  78/660/CEE  e
          83/349/CEE  del  Consiglio  per  quanto   riguarda   taluni
          obblighi di comunicazione a carico delle societa' di  medie
          dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati; 
              2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, che  modifica  le  direttive  2001/82/CE  e
          2001/83/CE per quanto concerne  le  modifiche  dei  termini
          delle  autorizzazioni  all'immissione  in   commercio   dei
          medicinali; 
              2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione
          delle acque minerali naturali; 
              2009/69/CE del  Consiglio,  del  25  giugno  2009,  che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
          comune  d'imposta  sul   valore   aggiunto   in   relazione
          all'evasione fiscale connessa all'importazione; 
              2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009,  che
          istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare
          degli impianti nucleari; 
              2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa a  norme  comuni  per  il  mercato
          interno dell'energia elettrica e che  abroga  la  direttiva
          2003/54/CE; 
              2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa a  norme  comuni  per  il  mercato
          interno  del  gas  naturale  e  che  abroga  la   direttiva
          2003/55/CE; 
              2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa al coordinamento  delle  procedure
          per  l'aggiudicazione  di  taluni  appalti  di  lavori,  di
          forniture e di servizi nei settori  della  difesa  e  della
          sicurezza     da      parte      delle      amministrazioni
          aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
          delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
              2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio  2009,  che
          stabilisce, conformemente  alla  direttiva  2000/60/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
          l'analisi chimica  e  il  monitoraggio  dello  stato  delle
          acque; 
              2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  intesa  a  coordinare,  per  renderle
          equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati
          membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo  comma,
          del trattato per proteggere gli interessi dei  soci  e  dei
          terzi; 
              2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, in materia di  diritto  delle  societa',
          relativa alle societa' a responsabilita'  limitata  con  un
          unico socio (Versione codificata); 
              2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  recante  modifica   della   direttiva
          98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato  dei  biocidi,
          per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi  di
          tempo; 
              2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, che modifica  le  direttive  2006/48/CE,
          2006/49/CE  e  2007/64/CE  per  quanto  riguarda  gli  enti
          creditizi collegati a organismi centrali,  taluni  elementi
          dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di  vigilanza
          e la gestione delle crisi; 
              2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre  2009,  che
          stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di  mantenere  un
          livello  minimo  di  scorte  di  petrolio  greggio  e/o  di
          prodotti petroliferi; 
              2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 ottobre  2009,  che  modifica  la  direttiva  2005/35/CE
          relativa   all'inquinamento   provocato   dalle   navi    e
          all'introduzione di sanzioni per violazioni; 
              2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro  per
          l'elaborazione   di   specifiche   per   la   progettazione
          ecocompatibile   dei    prodotti    connessi    all'energia
          (rifusione); 
              2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che
          modifica l'allegato  VII  della  direttiva  2008/57/CE  del
          Parlamento    europeo    e    del    Consiglio     relativa
          all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario; 
              2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio  delle
          attivita'   di   assicurazione   e    di    riassicurazione
          (solvibilita' II) (rifusione); 
              2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro  i
          rischi connessi con un'esposizione all'amianto  durante  il
          lavoro (Versione codificata); 
              2009/149/CE della Commissione, del  27  novembre  2009,
          che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio per quanto riguarda gli  indicatori  comuni
          di sicurezza  e  i  metodi  comuni  di  calcolo  dei  costi
          connessi agli incidenti; 
              2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante
          modifica delle direttive 92/79/CEE,  92/80/CEE  e  95/59/CE
          per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise
          che  gravano  sui  tabacchi  lavorati  e  della   direttiva
          2008/118/CE.». 
              - La Direttiva 2009/18/CE, e'  pubblicata  G.U.U.E.  28
          maggio 2009, n. L 131. 
              - Il testo degli articoli  2  e  94  della  Convenzione
          delle Nazioni Unite sul diritto del mare e' il seguente: 
              «Art. 2 (Regime giuridico del mare territoriale,  dello
          spazio aereo soprastante il mare territoriale, del relativo
          fondo marino e del suo  sottosuolo).  -  1.  La  sovranita'
          dello  Stato  costiero  si  estende,  al  di  la'  del  suo
          territorio e delle sue acque interne e,  nel  caso  di  uno
          Stato-arcipelago, delle  sue  acque  arcipelagiche,  a  una
          fascia adiacente di mare, denominata mare territoriale. 
              2.  Tale  sovranita'  si  estende  allo  spazio   aereo
          soprastante il mare  territoriale  come  pure  al  relativo
          fondo marino e al suo sottosuolo. 
              3. La sovranita' sul mare territoriale si esercita alle
          condizioni della presente Convenzione e delle  altre  norme
          del diritto internazionale.». 
              «Art. 94 (Obblighi dello Stato di bandiera). - 1.  Ogni
          Stato esercita efficacemente la propria giurisdizione e  il
          proprio controllo su questioni di carattere amministrativo,
          tecnico e sociale sulle navi che battono la sua bandiera. 
              2. In particolare ogni Stato: 
                a) tiene un registro delle navi che contenga i nomi e
          le caratteristiche delle navi che battono la sua  bandiera,
          ad  esclusione  di  quelle  che,   in   virtu'   di   norme
          internazionali generalmente accettate,  per  effetto  delle
          loro modeste dimensioni ne sono esenti; e 
                b) esercita la  propria  giurisdizione  conformemente
          alla propria legislazione, su tutte le navi che battono  la
          sua bandiera, e sui  rispettivi  comandanti,  ufficiali  ed
          equipaggi,  in   relazione   alle   questioni   di   ordine
          amministrativo, tecnico e sociale di pertinenza delle navi. 
              3. Ogni Stato adotta, per le navi che  battono  la  sua
          bandiera, tutte le misure  necessarie  a  salvaguardare  la
          sicurezza in mare, con particolare riferimento a: 
                a) costruzione, attrezzature  e  navigabilita'  delle
          navi; 
                b) composizione, condizioni di lavoro e addestramento
          degli equipaggi, tenendo conto degli appropriati  strumenti
          internazionali; 
                c) impiego  dei  segnali,  buon  funzionamento  delle
          comunicazioni e prevenzione degli abbordi. 
              4.  Tali  misure  includono  le  norme   necessarie   a
          garantire che: 
                a) ogni nave, prima dell'immatricolazione e  dopo,  a
          intervalli  opportuni,  sia  ispezionata  da  un  ispettore
          marittimo qualificato, e  abbia  a  bordo  le  carte  e  le
          pubblicazioni nautiche,  nonche'  la  strumentazione  e  le
          apparecchiature atte a  salvaguardare  la  sicurezza  della
          navigazione; 
                b) ogni  nave  sia  affidata  a  un  comandante  e  a
          ufficiali che posseggano i necessari titoli  professionali,
          con particolare  riferimento  alla  capacita'  marinaresca,
          alla  condotta  della  navigazione,  alle  comunicazioni  e
          all'ingegneria navale; e abbia un equipaggio adeguato,  nel
          numero e nella specializzazione  dei  suoi  componenti,  al
          tipo, alle dimensioni, ai macchinari e alle apparecchiature
          della nave; 
                c) il  comandante,  gli  ufficiali  e,  nella  misura
          appropriata,    i    membri    dell'equipaggio    conoscano
          perfettamente  e  abbiano   l'ordine   di   rispettare   le
          pertinenti norme internazionali relative alla  salvaguardia
          della vita umana in mare, alla prevenzione  degli  abbordi,
          alla prevenzione, riduzione e  controllo  dell'inquinamento
          marino, e al buon funzionamento delle radiocomunicazioni. 
              5. Nell'adottare le misure di cui ai numeri 3 e 4, ogni
          Stato e' tenuto sia ad attenersi alle norme, alle procedure
          e alle pratiche internazionali generalmente accettate,  sia
          ad assumere qualsiasi iniziativa che  si  renda  necessaria
          per garantirne l'osservanza. 
              6.  Qualunque  Stato  che  abbia  fondati  motivi   per
          ritenere che su una  nave  non  sono  stati  esercitati  la
          giurisdizione e i controlli opportuni, puo' denunciare tali
          omissioni allo Stato di bandiera. 
              Nel ricevere la denuncia, lo  Stato  di  bandiera  apre
          un'inchiesta e, se vi e' luogo a procedere, intraprende  le
          azioni necessarie per sanare la situazione. 
              7. Ogni Stato apre un'inchiesta che sara' condotta da o
          davanti una o piu' persone debitamente qualificate, su ogni
          incidente in mare o  di  navigazione  nell'alto  mare,  che
          abbia coinvolto una nave battente la sua bandiera  e  abbia
          causato la morte o lesioni gravi a cittadini  di  un  altro
          Stato,  oppure  abbia  provocato  danni  seri  a   navi   o
          installazioni di un altro Stato o all'ambiente  marino.  Lo
          Stato  di  bandiera  e   l'altro   Stato   cooperano   allo
          svolgimento di inchieste  aperte  da  quest'ultimo  su  uno
          qualunque di tali incidenti.». 
              - La  legge  2  dicembre  1994,  n.  689  (Ratifica  ed
          esecuzione  della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite   sul
          diritto del mare, con  allegati  e  atto  finale,  fatta  a
          Montego Bay il 10 dicembre 1982,  nonche'  dell'accordo  di
          applicazione della parte XI della convenzione  stessa,  con
          allegati,  fatto  a  New  York  il  29  luglio  1994),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19  dicembre  1994,  n.
          295, S.O. 
              - La legge  23  maggio  1980,  n.  313  (Adesione  alla
          convenzione internazionale del  1974  per  la  salvaguardia
          della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
          Londra  il  1°  novembre  1974,  e  sua   esecuzione),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1980,  n.
          190, S.O. 
              - La legge 29  settembre  1980,  n.  662  (Ratifica  ed
          esecuzione  della   Convenzione   internazionale   per   la
          prevenzione  dell'inquinamento  causato  da  navi   e   del
          protocollo  d'intervento  in   alto   mare   in   caso   di
          inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
          con annessi, adottati a Londra  il  2  novembre  1973),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  23  ottobre  1980,  n.
          292, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  aprile
          1968, n. 777 (Esecuzione della  convenzione  internazionale
          sulla linea di massimo  carico,  adottata  a  Londra  il  5
          aprile 1966), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          luglio 1968, n. 176, S.O. 
              - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ( Codice della
          navigazione), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          febbraio  1952,  n.  328,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
          2008, n. 211, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          gennaio 2009, n. 3. 
              - Il testo dell'art.  11  del  decreto  legislativo  19
          agosto 2005, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
          settembre 2005, n. 222, cosi' recita: 
              «Art. 11 (Indagini sui  sinistri).  -  1.  Fatto  salvo
          quanto previsto dal  Capo  II  del  decreto  legislativo  2
          febbraio 2001, n. 28, le  indagini  sui  sinistri  e  sugli
          incidenti marittimi in cui sia rimasta coinvolta  una  nave
          oggetto del presente decreto vengono eseguite osservando le
          disposizioni del codice IMO in materia di  inchieste  sugli
          incidenti e i sinistri marittimi. 
              2.  L'amministrazione  collabora  alle   indagini   sui
          sinistri e sugli incidenti marittimi  condotte  all'estero,
          allorche' e' coinvolta una nave italiana.». 
              - Il decreto legislativo 2 febbraio  2001,  n.  28,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2001, n. 50. 
              - Il decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.  171,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202,
          S.O. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
          S.O. 
              - Il regolamento (CE) n. 1406/2002, e' pubblicato nella
          G.U.C.E. 5 agosto 2002, n. L 208. 
              - Il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,
          S.O. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai  sinistri  ed  agli  incidenti
marittimi che coinvolgono  navi  di  bandiera  nazionale  ovunque  si
trovino ovvero si verificano nel  mare  territoriale  o  nelle  acque
marittime interne dello  Stato,  quali  definite  nell'UNCLOS  ovvero
incidono su altri interessi rilevanti dello Stato. 
  2. Il presente decreto non si applica ai sinistri ed agli incidenti
marittimi che interessano soltanto: 
    a) navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi  di
proprieta' o gestite dagli Stati che siano utilizzate  esclusivamente
per servizi governativi non commerciali; 
    b) navi senza mezzi di propulsione meccanica; 
    c) navi in legno di costruzione primitiva; 
    d) navi ed  imbarcazioni  da  diporto  non  adibite  al  traffico
commerciale, salvo che siano dotate di equipaggio e trasportino  piu'
di 12 passeggeri a fini commerciali; 
    e)  navi  per  la  navigazione  interna  utilizzate  nelle  acque
interne; 
    f) navi da pesca di lunghezza inferiore a 15 metri; 
    g) unita' fisse di perforazione. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) codice IMO per le inchieste sui  sinistri  e  sugli  incidenti
marittimi: il codice per le inchieste sui sinistri e sugli  incidenti
marittimi adottato con risoluzione A.849(20) dell'assemblea  dell'IMO
del 27 novembre 1997; 
    b) sinistro grave: il sinistro di cui alla definizione  contenuta
nella circolare  MSC-MEPC.3/Circ.3  del  comitato  per  la  sicurezza
marittima e del  comitato  per  la  protezione  dell'ambiente  marino
dell'IMO del 18 dicembre 2008; 
    c) traghetto RO-RO: le navi di  cui  alla  definizione  contenuta
nell'articolo 1 del decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  28,
attuativo della direttiva 1999/35/CE; 
    d) unita' veloce da passeggeri: le  unita'  veloci  di  cui  alla
definizione contenuta  nell'articolo  1  del  decreto  legislativo  2
febbraio 2001, n. 28, attuativo della direttiva 1999/35/CE; 
    e) registratore dei dati di viaggio (VDR): il registratore di cui
alla definizione contenuta nella risoluzione A.861(20) dell'assemblea
dell'IMO  e  nella  risoluzione  MSC.163(78)  del  comitato  per   la
sicurezza marittima dell'IMO; 
    f) raccomandazione in materia di  sicurezza:  qualsiasi  proposta
formulata, anche ai fini di registrazione e controllo: 
      1)  dall'organismo  inquirente  di  cui   all'articolo   4,   o
dall'organismo  inquirente  dello  Stato  estero  che  in  forza   di
preventivi accordi con l'Amministrazione svolge o dirige  l'inchiesta
di sicurezza in base alle informazioni derivanti da tale inchiesta; 
      2) dalla Commissione in base ad una analisi astratta dei dati e
ai risultati delle inchieste di sicurezza realizzate; 
    g)  organismo  investigativo:   l'organismo   investigativo   sui
sinistri   marittimi,   istituito   presso   il    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti di cui  all'articolo  4  del  presente
decreto; 
    h)  investigatore:  persona  fisica,  appartenente  all'Organismo
investigativo preposta  all'organizzazione,  allo  svolgimento  e  al
controllo di un'indagine o di parte di essa; 
    i) consulente:  persona  fisica  non  appartenente  all'organismo
investigativo, iscritto all'elenco degli esperti di cui  all'articolo
4, comma 4, dotato di specifica esperienza nel settore marittimo,  di
cui puo' avvalersi l'organismo investigativo. 
  2. Ai fini del presente decreto,  le  seguenti  espressioni,  vanno
intese secondo  le  definizioni  contenute  nel  codice  IMO  per  le
inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi: 
    a) sinistro marittimo; 
    b) sinistro molto grave; 
    c) incidente marittimo; 
    d) inchiesta di sicurezza sul sinistro o incidente marittimo; 
    e) Stato che dirige l'inchiesta; 
    f) Stato titolare di interessi rilevanti. 

        
                    Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 1 del decreto  legislativo  n.  28
          del 2001, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art. 1  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto e dei suoi allegati, si intende per: 
                a)  "traghetto  ro-ro":   una   nave   marittima   da
          passeggeri avente dispositivi che consentono di caricare  e
          scaricare direttamente i veicoli (stradali o ferroviari)  e
          che trasporta piu' di dodici passeggeri; 
                b) "unita' veloce da  passeggeri":  un'unita'  veloce
          come  definita  dalla  regola  I  del  capitolo   X   della
          "Convenzione Solas del 1974", che trasporti piu' di  dodici
          passeggeri (2); 
                c) "passeggero": qualsiasi persona che non sia: 
                  1) il comandante, ne'  un  membro  dell'equipaggio,
          ne'  altra  persona  impiegata  o  occupata  in   qualsiasi
          qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi, 
                  2) un bambino di eta' inferiore a un anno; 
                d)  "Convenzione  Solas  del  1974":  la  convenzione
          internazionale per la  salvaguardia  della  vita  umana  in
          mare, firmata a Londra nel 1974 e  resa  esecutiva  con  la
          legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982,
          n. 438, che ha approvato il successivo  protocollo  del  17
          febbraio 1978, e successivi emendamenti in vigore alla data
          del 29 aprile 1999; 
                e) "codice per  le  unita'  veloci  (HSC  Code)":  il
          codice internazionale di sicurezza  per  le  unita'  veloci
          (International  Code  for  Safety  of  High  Speed   Craft)
          adottato dal comitato della  sicurezza  marittima  dell'IMO
          con risoluzione MSC 36(63) del 20 maggio  1994,  nel  testo
          modificato alla data del 29 aprile 1999; 
                f) "servizio di linea":  una  serie  di  collegamenti
          effettuati da un traghetto ro-ro o da un'unita'  veloce  da
          passeggeri in modo da assicurare il traffico fra gli stessi
          due o piu' porti, oppure una serie di viaggi da e verso  lo
          stesso porto senza scali intermedi: 
                  1) in base ad un orario pubblicato; 
          oppure 
                  2) con collegamenti tanto regolari o  frequenti  da
          Costituire una serie sistematica evidente; 
                g) "certificati": 
                  1) con riferimento ai traghetti ro-ro e alle unita'
          veloci da passeggeri che effettuano viaggi  internazionali,
          i certificati di sicurezza emessi a norma della convenzione
          Solas del 1974, unitamente ai pertinenti elenchi  dotazioni
          e,  se  del  caso,  ai  certificati  di  esenzione  e  alle
          autorizzazioni all'esercizio; 
                  2) con riferimento ai traghetti ro-ro e alle unita'
          veloci da passeggeri  che  effettuano  viaggi  nazionali  i
          certificati  di  sicurezza  emessi  a  norma  del   decreto
          legislativo  4  febbraio  2000,  n.   45,   unitamente   ai
          pertinenti elenchi dotazioni e, se del caso, ai certificati
          di esenzione e alle autorizzazioni all'esercizio; 
                h) "certificato di esenzione": qualsiasi  certificato
          emesso a norma del capitolo  I  regola  B/12,  lettera  a),
          punto VI), della "convenzione Solas del 1974"; 
                i) "amministrazione": il Ministero  dei  trasporti  e
          della  navigazione  -  Comando  generale  del  Corpo  delle
          Capitanerie di porto; 
                l) "autorita' marittima": gli uffici  locali  di  cui
          all'art. 17 del codice della navigazione  secondo  funzioni
          delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle
          Capitanerie di porto; 
                m) "amministrazione  dello  Stato  di  bandiera":  le
          autorita'  competenti  dello  Stato  la  cui  bandiera   il
          traghetto ro-ro o l'unita' veloce e' autorizzata a battere; 
                n)  "Stato  ospite".  lo  Stato  membro   dell'Unione
          europea dal cui porto, o verso il cui  porto  un  traghetto
          ro-ro o un'unita' veloce da passeggeri effettua un servizio
          di linea; 
                o) "viaggio  nazionale":  un  viaggio  effettuato  in
          tratti di mare da e verso lo stesso porto nazionale  o  tra
          due porti nazionali; 
                p) "organismo riconosciuto": "organismo  riconosciuto
          a norma dell'art. 4 della direttiva 94/57/CE del  Consiglio
          del 22 novembre 1994; 
                q) "societa'": una societa' che gestisce uno  o  piu'
          traghetti  ro-ro  per  i  quali  e'  stato  rilasciato   un
          documento di conformita' a norma dell'art. 5, paragrafo  2,
          del regolamento  (CE)  n.  3051/95  del  Consiglio,  dell'8
          dicembre 1995, come modificato dal Regolamento CE  n.179/98
          della  Commissione,  sulla  gestione  della  sicurezza  dei
          traghetti passeggeri roll-on/roll-off (traghetto  roro),  o
          una societa' che gestisce unita' veloci da passeggeri  alla
          quale e' stato rilasciato un documento  di  conformita'  ai
          sensi della regola IX/4 della convenzione Solas  del  1974,
          ovvero ogni altra impresa di navigazione  esercente  unita'
          veloci da passeggeri in navigazione nazionale; 
                r) "visita specifica": una visita effettuata ai sensi
          degli articoli 6 e 8; 
                s) "ispettore qualificato": ufficiale del Corpo delle
          Capitanerie di Porto avente i requisiti di cui all'allegato
          V; 
                t) "I.MO.": Organizzazione Internazionale Marittima; 
                u)  "I.L.O.":   Organizzazione   Internazionale   del
          Lavoro.». 
              - Per la direttiva 1999/35/CE, si veda nelle note  alle
          premesse. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                       Organismo investigativo 
 
  1. La commissione centrale d'indagine sui sinistri marittimi di cui
all'articolo 466-bis del regolamento per  la  navigazione  marittima,
viene posta alle dirette dipendenze del Ministro ed assume il ruolo e
la denominazione di  organismo  investigativo  ai  sensi  e  per  gli
effetti del presente decreto. L'Organismo investigativo sui  sinistri
marittimi, dotato di indipendenza sul piano organizzativo,  giuridico
e decisionale da qualsiasi soggetto i cui interessi  possono  entrare
in conflitto con  il  compito  affidatogli  opera,  quale  organo  di
investigazione tecnica di sicurezza per l'accertamento e la  verifica
delle cause e delle circostanze relative  ai  sinistri  ed  incidenti
marittimi  di  cui  all'articolo  2,  comma  1.  L'Organismo  svolge,
altresi', funzioni di osservatorio per la raccolta e analisi dei dati
relativi alla sicurezza marittima, nonche' un'attivita' di  studio  e
ricerca  per  lo  sviluppo  delle   tecniche   investigative   e   di
valorizzazione delle risultanze delle indagini al fine  di  delineare
nuove  proposte  di  previsioni  tecniche  rivolte  ad  accrescere  e
migliorare le condizioni generali di sicurezza  della  navigazione  e
del trasporto marittimo. 
  2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  provvede,  con
proprio decreto, adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,
della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  a  stabilire  la  struttura
organizzativa  e  la   composizione   dell'Organismo   investigativo,
utilizzando unita' di personale gia' in  servizio  e  strutture  gia'
esistenti nell'ambito del Ministero, fermo restando il numero massimo
degli uffici dirigenziali di livello  generale  e  non  generale  del
Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico del  bilancio  dello
Stato. 
  3. L'Organismo investigativo e' costituito da personale in possesso
di  conoscenze  operative  e  di  esperienza  pratica  nelle  materie
attinenti  i  compiti  investigativi.  Il  personale  preposto   alle
funzioni ispettive non puo'  avere  interessi  diretti  o  indiretti,
anche di tipo professionale, o di consulenza, con imprese o  soggetti
pubblici o privati che operano nel settore della navigazione. 
  4. L'Organismo  investigativo  puo'  avvalersi,  nei  limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente, anche dei  corpi  tecnici
dello Stato e di altre organizzazioni pubbliche specializzate,  sulla
base di apposite convenzioni. L'Organismo investigativo istituisce un
elenco di  esperti,  sia  sul  piano  tecnico  che  sul  piano  della
disciplina, in materia  di  sicurezza  della  navigazione  marittima,
adeguatamente qualificati e competenti nel settore  dei  sinistri  ed
incidenti marittimi, indipendenti  dalle  industrie  navali  e  dalle
imprese armatoriali, anche esterni all'Amministrazione, che, in  caso
di sinistri marittimi, possano essere  individuati  per  svolgere  il
ruolo di consulente. 
  5.  Nella  conduzione  delle  inchieste  l'Organismo  investigativo
procede in conformita' alle norme ed ai principi stabiliti nel Codice
IMO per le inchieste sui sinistri e gli incidenti marittimi  adottato
con risoluzione A.849 dell'assemblea IMO, in data 27  novembre  1997.
Nell'ambito delle attivita' investigative di competenza, si  conforma
alle procedure comuni di indagine  sui  sinistri  e  sugli  incidenti
marittimi sviluppate  ai  sensi  dell'articolo  2,  lettera  e),  del
Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 giugno 2002. La predetta procedura  puo'  essere  derogata  in
casi specifici ove risulti necessario, sulla base di  valutazioni  di
ordine tecnico  e  dell'esperienza  maturata,  e  sia  richiesto  per
raggiungere gli obiettivi dell'inchiesta. 
  6. L'Organismo investigativo, agisce senza ritardo  non  appena  ha
notizia del sinistro. 
  7. L'Organismo investigativo e' responsabile  della  tenuta  e  del
costante  aggiornamento  della  banca  dati  europea   sui   sinistri
marittimi ove vanno inserite, per ogni sinistro o incidente marittimo
ricadente  nell'ambito  di  applicazione  del  presente  decreto,  le
informazioni di cui all'allegato II  nonche'  della  banca  dati  sui
sinistri  ed  incidenti  marittimi  inserita  nel   sistema   globale
integrato  di  informazione  dell'IMO  (Global  Integrated   Shipping
Information System - GISIS). 

        
                    Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 446-bis  del  Regolamento  per  la
          navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21  aprile  1952,  n.  94,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              «Art. 466-bis (Commissione  centrale  di  indagine  sui
          sinistri marittimi). - 1. E' istituita presso il  Ministero
          dei trasporti e della navigazione -  Comando  Generale  del
          Corpo delle Capitanerie di Porto - la commissione  centrale
          di indagine sui  sinistri  marittimi,  con  il  compito  di
          monitorare i sinistri, la fine di  proporre  interventi  di
          modifica delle regole tecniche o  normative  che  risultino
          necessari o opportuni per il costante  miglioramento  delle
          condizioni   della   sicurezza   della   navigazione,    di
          salvaguardia  della  vita  umana  in  mare  e   di   tutela
          dell'ambiente  marino;  per  tale  ultima   finalita',   la
          composizione della commissione centrale e' integrata da  un
          esperto dotato di specifica professionalita'  e  comprovata
          esperienza   in   materia,    designato    dal    Ministero
          dell'ambiente. 
              2. All'attivita' della commissione centrale di indagine
          sui sinistri marittimi possono partecipare i rappresentanti
          di  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  che   siano
          sostanzialmente interessati alle indagini. 
              3. La commissione centrale  di  indagine  sui  sinistri
          marittimi e' nominata  con  decreto  interdirigenziale  dal
          Capo  del  Dipartimento  della  navigazione  marittima   ed
          interna  e  dal  Comandante  Generale   del   Corpo   delle
          Capitanerie di Porto ed e' composta come segue: 
                a)  un   ufficiale   ammiraglio   del   Corpo   delle
          Capitanerie di Porto, presidente; 
                b)  due   ufficiali   superiori   del   Corpo   delle
          Capitanerie di Porto, membri; 
                c) due dirigenti del Dipartimento  della  navigazione
          marittima ed interna, membri; 
                d) un esperto designato dal Ministero dell'ambiente; 
                e) un ufficiale inferiore del Corpo delle Capitanerie
          di Porto; segretario. 
              4. Con le stesse modalita' sono  nominati  i  supplenti
          della medesima commissione. 
              5. La Commissione centrale  di  indagine  sui  sinistri
          marittimi: 
                a) riceve dalla  Direzione  marittima  competente  le
          notizie  di  sinistri  marittimi,   ed   e'   costantemente
          informata dalla stessa in merito all'attivita' di  indagine
          in corso; 
                b) riceve e,  se  del  caso,  valuta  le  istanze  di
          partecipazione e collaborazione alle indagini  degli  Stati
          interessati ed effettua  con  tempestivita'  le  necessarie
          consultazioni con gli stessi per il  raggiungimento  di  un
          accordo operativo; 
                c)  riceve  e  valuta  il   rapporto   finale   della
          commissione di inchiesta formale e lo trasmette agli  Stati
          interessati, assegnando un termine di trenta giorni per  la
          formulazione di eventuali osservazioni; 
                d) nei trenta  giorni  successivi  allo  scadere  del
          termine di cui alla lettera c): 
                  1.   qualora   vengano   formulate   dagli    Stati
          interessati osservazioni in merito al rapporto, modifica il
          rapporto stesso  in  modo  da  includere  la  sostanza  dei
          commenti ovvero vi allega le osservazioni formulate; 
                  2.  diversamente  provvede  direttamente  ai  sensi
          della lettera e); 
                e) invia il rapporto definitivo all'IMO,  all'ILO  ed
          alla Commissione europea; 
                f) qualora in relazione a sinistri per i quali si  e'
          gia' conclusa un'indagine,  siano  state  presentate  nuove
          prove che possono alterare la definizione delle circostanze
          per  le  quali   il   sinistro   si   era   verificato,   e
          conseguentemente le conclusioni, ne valuta la rilevanza  e,
          se  del  caso,  dispone  la  riapertura   delle   indagini,
          comunicandolo agli Stati interessati; 
                g) cura i rapporti con l'IMO e l'ILO  anche  ai  fini
          della collaborazione e partecipazione dello Stati  italiano
          alle indagini sui sinistri marittimi; 
                h) trasmette tempestivamente il  rapporto  finale  al
          Ministro dei trasporti e della navigazione ed  al  Ministro
          dell'ambiente; 
                i) assicura la  partecipazione  e  la  collaborazione
          dell'Italia, laddove interessata, alle indagini  effettuate
          da altro Stato. 
              6.  All'organizzazione  ed   al   funzionamento   della
          commissione centrale di indagine  sui  sinistri  marittimi,
          che si avvale di una  segreteria  permanente,  si  provvede
          nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del Ministero
          del trasporti e  della  navigazione.  All'applicazione  del
          presente comma, nonche' del  comma  3,  lettera  d)  e  del
          successivo comma 10, si fa fronte senza oneri aggiuntivi  a
          carico del bilancio dello Stato. 
              7. Nell'espletamento dei lavori la commissione centrale
          di indagine sui sinistri  marittimi  procede  a  un'analisi
          completa delle circostanze delle cause del sinistro; a  tal
          fine ha accesso alle  informazioni  sulla  sicurezza  della
          nave inclusi i rapporti di ispezioni effettuati dallo Stato
          di bandiera, dagli armatori, dalle societa' di  classifica,
          e tiene conto di ogni raccomandazione e di  ogni  strumento
          legislativo pubblicato dall'IMO e dall'ILO, in  particolare
          quelli relativi al fattore umano  e  di  ogni  strumento  o
          raccomandazione adottata da altre pertinenti organizzazioni
          internazionali. La commissione centrale si  avvale  inoltre
          di tutti i dati registrati inerenti  al  sinistro,  inclusi
          quelli  del  registratore  di  rotta  della  o  delle  navi
          coinvolte. 
              8. La commissione centrale  di  indagine  sui  sinistri
          marittimi conclude i lavori entro un anno  dalla  data  del
          loro avvio. 
              9. Il rapporto finale sulle cause e le circostanze  che
          hanno  determinato  il  sinistro,  qualora  non  sia  stato
          possibile pervenire a concordi conclusioni, contiene  anche
          le  osservazioni  dei  rappresentanti  degli  altri   Stati
          interessati oltreche' le segnalazioni e le  raccomandazioni
          in materia di sicurezza della navigazione, di  salvaguardia
          della vita umana  in  mare  e  di  tutela  e  dell'ambiente
          marino. 
              10. Alla commissione centrale di indagine sui  sinistri
          marittimi si applicano gli articoli 469, 471, 472 e 474 del
          presente regolamento.». 
              - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il Regolamento (CE)  n.  1406/2002  (Regolamento  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002,  che
          istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza  marittima),
          e' pubblicato nella G.U.C.E. 5 agosto 2002, n. L 208. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                       Attivita' investigativa 
 
  1. Nel rispetto delle esigenze di riservatezza e del segreto  delle
attivita' di  indagine,  le  attivita'  investigative  sono  condotte
tempestivamente,   senza   pregiudizio   per   la   celerita'   degli
accertamenti  volti  ad  acquisire  dati,  notizie  ed   informazioni
rilevanti per l'inchiesta di sicurezza. 
  2. L'organismo investigativo puo': 
    a) accedere liberamente a qualsiasi area pertinente  o  al  luogo
del sinistro nonche' a  qualsiasi  nave,  relitto  o  struttura,  ivi
compresi il carico, l'attrezzatura o i rottami; 
    b) stilare immediatamente l'elenco delle prove e provvedere  alla
ricerca e alla rimozione controllate del relitto, dei  rottami  o  di
altri elementi o sostanze a fini d'esame o analisi; 
    c) richiedere l'esame o l'analisi  degli  elementi  di  cui  alla
lettera b) e avere libero  accesso  ai  risultati  di  tali  esami  o
analisi; 
    d) accedere liberamente a  qualsiasi  pertinente  informazione  o
dato registrato, compresi i dati del VDR,  che  si  riferiscano  alla
nave, al viaggio, al  carico,  all'equipaggio  o  ad  altre  persone,
oggetti, situazioni o circostanze, farne copia e uso; 
    e) accedere liberamente ai risultati degli esami  effettuati  sui
corpi delle vittime o delle analisi eseguite  su  campioni  prelevati
dai corpi delle vittime; 
    f) richiedere i risultati di  esami  sulle  persone  partecipanti
coinvolte nell'esercizio della nave o su  altre  persone  interessate
nonche' di analisi su campioni  prelevati  dalle  stesse  e  accedere
liberamente agli stessi; 
    g) interrogare testimoni senza  la  presenza  di  persone  i  cui
interessi   possano   presumibilmente   pregiudicare   il    corretto
svolgimento dell'inchiesta di sicurezza; 
    h) ottenere i verbali delle ispezioni  e  tutte  le  informazioni
pertinenti in possesso dello Stato di bandiera, degli armatori, delle
societa' di classificazione o di altri  soggetti  pertinenti,  sempre
che tali soggetti o  i  loro  rappresentanti  risiedano  nello  Stato
membro; 
    i) richiedere l'assistenza delle autorita' competenti degli Stati
coinvolti, compresi gli ispettori dello Stato  di  bandiera  e  dello
Stato di approdo, i funzionari  del  servizio  guardiacostiero  e  di
ricerca e soccorso, gli operatori del servizio di traffico marittimo,
i piloti o altro personale portuale o marittimo. 
  3. Nel caso di indagini penali in corso, l'organismo  investigativo
svolge le attivita'  previste  dal  comma  2  in  collaborazione  con
l'autorita' giudiziaria, la quale assicura che  dette  attivita'  non
siano indebitamente precluse, sospese o ritardate. 
  4. I rapporti di cui  all'articolo  14,  anche  in  relazione  agli
accertamenti di fatto ivi contenuti ed alle conclusioni rappresentate
non  costituiscono  fonte  di  prova  in  un  eventuale  procedimento
amministrativo ovvero penale. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                 Regime delle inchieste di sicurezza 
 
  1. L'inchiesta di sicurezza sulle cause e circostanze  tecniche  di
sinistri ed incidenti marittimi, di cui all'articolo 3,  indipendente
nelle finalita' rispetto alle indagini di polizia  giudiziaria  o  di
altro  tipo,  condotte  parallelamente  per   determinare   eventuali
responsabilita'  dell'evento,  si  svolge,  nel   medesimo   contesto
operativo, senza risultare preclusa,  sospesa  o  ritardata  a  causa
delle  concomitanti  attivita'  investigative,  salvo  che  ricorrano
prioritarie  esigenze   correlate   alla   conduzione   dell'indagini
giudiziarie. 
  2. Al fine di garantire il migliore conseguimento  degli  obiettivi
di cui all'articolo 1,  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  il
personale  preposto  all'attivita'  investigativa   ha   obbligo   di
segretezza in relazione ad ogni informazione assunta in occasione  ed
agli effetti dell'inchiesta  di  sicurezza  e,  in  particolare,  sui
fatti, stati e condizioni di cui all'articolo 9. 
  3. L'organismo investigativo collabora con l'Autorita'  giudiziaria
e l'Autorita' marittima nello svolgimento delle  inchieste  correlate
ai sinistri  ed  incidenti  marittimi  ed  attiva  a  tal  fine  ogni
procedura diretta a garantire  idonee  forme  di  collaborazione  con
dette autorita' per rendere reciprocamente disponibili, nel  contesto
delle rispettive attribuzioni, ogni elemento tecnico di cui si sia  a
conoscenza,  senza  pregiudizio  alcuno  per  il  buon  esito   delle
rispettive indagini. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                         Obbligo di indagine 
 
  1. L'inchiesta di sicurezza e' avviata obbligatoriamente quando  un
sinistro marittimo molto grave presenti  almeno  una  delle  seguenti
caratteristiche: 
    a) si verifichi con il coinvolgimento di  una  nave  battente  la
bandiera nazionale, indipendentemente dal luogo del sinistro; 
    b) si verifichi nel mare territoriale  e  nelle  acque  marittime
interne dello Stato  quali  definite  nell'UNCLOS,  indipendentemente
dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte nel sinistro; 
    c) incida su un rilevante interesse nazionale,  indipendentemente
dal luogo in cui e' avvenuto il sinistro e dalla bandiera della  nave
o delle navi coinvolte. 
  2. In caso di sinistri gravi l'organismo investigativo effettua una
valutazione preliminare dei fatti  e  delle  circostanze  dell'evento
finalizzata a determinare l'attivazione formale di una  inchiesta  di
sicurezza. Qualora l'organismo investigativo ritenga di  non  avviare
un'inchiesta  di  sicurezza,  le  ragioni  di  tale  decisione   sono
registrate e notificate presso la banca dati europea per  i  sinistri
marittimi utilizzando, allo scopo, il modello di cui all'allegato  II
del presente decreto. In caso di ogni altro sinistro ovvero incidente
marittimo l'organismo investigativo decide se debba essere avviata  o
meno un'inchiesta di sicurezza con provvedimento motivato in base  ai
criteri di cui al comma 4. 
  3. L'inchiesta di sicurezza e' avviata entro il termine piu'  breve
possibile dal verificarsi del sinistro o dell'incidente marittimo  e,
in ogni caso, entro i due mesi successivi. 
  4. Nelle decisioni di cui  al  comma  2  l'organismo  investigativo
tiene conto della gravita' del sinistro o  dell'incidente  marittimo,
del tipo di nave ovvero di carico interessato  e  della  possibilita'
che i risultati dell'inchiesta di sicurezza siano tali da  consentire
un'efficace attivita' di prevenzione di analoghi  futuri  sinistri  e
incidenti. 
  5. Fermo restando quanto  previsto  all'articolo  4,  comma  7,  ed
all'articolo 5, commi 1 e 2, l'Organismo investigativo  sui  sinistri
marittimi determina  criteri  e  modalita'  pratiche  dell'esecuzione
delle inchieste di sicurezza,  cooperando  con  gli  organi  omologhi
degli  altri  Stati  che  possono  vantare  un  fondato  e   motivato
interesse, sulla base di metodi in linea con le finalita' proprie del
presente provvedimento ed all'esclusivo  scopo  di  prevenire  futuri
sinistri ed incidenti. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
   Coordinamento con organismi investigativi di altri Stati membri 
 
  1. Al fine di evitare che  per  uno  stesso  sinistro  o  incidente
marittimo siano avviate piu' inchieste parallele da parte di  diversi
Stati membri coinvolti l'organismo  investigativo  attiva  specifiche
procedure di collaborazione gratuite per  definire  le  modalita'  di
partecipazione di ogni altro Stato  che  sia  titolare  di  interessi
rilevanti nonche'  per  accordarsi  sull'individuazione  dello  Stato
titolare dell'inchiesta. 
  2. Nel caso di inchieste che coinvolgono interessi di  altri  Stati
membri, l'organismo investigativo collabora con  l'omologo  organismo
investigativo, anche con riferimento allo scambio ed al  conferimento
di ogni  elemento  probatorio  connesso  all'evento,  assicurando  la
massima cooperazione per agevolare l'accesso ad ogni fonte  di  prova
disponibile, anche con riguardo all'audizione di testimoni. 
  3. Qualora, sulla  base  della  dinamica  del  sinistro  ovvero  in
relazione  agli  interessi   coinvolti,   e'   necessario,   in   via
eccezionale,  attivare  un'inchiesta  parallela  presso  altro  Stato
membro, l'organismo  investigativo  collabora  strettamente  con  gli
omologhi organismi informando la Commissione  europea  delle  ragioni
per le quali si e' proceduto all'inchiesta parallela. 
  4. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo  7,  comma  1,  del
presente  decreto,  l'organismo  investigativo,  in  relazione   alle
circostanze  dell'evento,  agli  interessi  coinvolti  ovvero   nelle
ipotesi  in  cui  e'  opportuno  per  le  finalita'   e   l'efficacia
dell'inchiesta, puo'  delegare  ad  omologhi  organismi  degli  Stati
membri la direzione dell'inchiesta o lo svolgimento di specifici atti
alla stessa connessi. 
  5.  Qualora  siano  coinvolti  interessi  di  altri  Stati  membri,
l'organismo  investigativo  procedente   coinvolge   le   istituzioni
competenti dello Stato interessato attivando le piu' idonee forme  di
collaborazione finalizzate all'acquisizione di dati  ed  informazioni
utili per le finalita' proprie dell'indagine nonche' per esigenze  di
conoscenza dirette dello  Stato  di  bandiera  della  nave  coinvolta
ovvero  dello  Stato  sostanzialmente   interessato   alle   relative
indagini. 
  6.  L'organismo  investigativo,  nel  caso   di   sinistro   ovvero
d'incidente che coinvolge un traghetto ro-ro o  un'unita'  veloce  da
passeggeri nelle acque marittime  interne  o  nel  mare  territoriale
ovvero in alto mare, qualora dette unita' provengano dal proprio mare
territoriale  o  acque  marittime  interne,  avvia  il   procedimento
d'inchiesta e ne e' responsabile, salvo intervenuti accordi da  parte
dell'Amministrazione con le  corrispondenti  Autorita'  straniere  di
affidamento, in regime di  delega,  dell'attivita'  investigativa  ad
altro Stato. 
  7.  L'organismo  investigativo   puo'   richiedere   assistenza   e
collaborazione  all'omologo  organismo  investigativo  di  uno  Stato
membro non coinvolto accordandosi preventivamente sulle modalita'  di
rimborso delle spese sostenute dallo stesso nei limiti delle  risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                      Tutela della riservatezza 
 
  1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 6  e  nel  rispetto  delle
previsioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
    a) e' vietato divulgare, per finalita' diverse, atti e  documenti
relativi all'inchiesta, quali: 
      1) le prove testimoniali e le altre dichiarazioni, relazioni  e
annotazioni raccolte o ricevute dall'organismo investigativo; 
      2) i documenti da cui risulti  l'identita'  delle  persone  che
hanno testimoniato nell'ambito dell'inchiesta; 
      3) i  dati  sensibili  che  riguardano  persone  coinvolte  nel
sinistro o incidente marittimo; 
    b) nel corso dell'attivita' d'inchiesta e fino  alla  conclusione
della stessa, i relativi atti e documenti, nonche' il contenuto delle
relazioni non in versione definitiva, sono sottratti  al  diritto  di
accesso di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e
su di essi deve essere osservato il segreto d'ufficio. 
  2. Le deposizioni testimoniali relative  al  sinistro  o  incidente
marittimo, assunte dagli investigatori  dell'organismo  investigativo
nel quadro delle indagini, non possono essere  utilizzate  per  scopi
diversi dalle inchieste  di  sicurezza  e,  in  ogni  caso,  il  loro
trattamento   deve   avvenire   secondo   modalita'   che   escludano
l'identificazione degli autori al fine di assicurare la riservatezza. 
  3. Il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  casi
eccezionali, con provvedimento motivato, puo' derogare in tutto o  in
parte dai vincoli di riservatezza stabiliti nel comma 1,  qualora  la
divulgazione si renda necessaria per  l'attuazione  di  un  interesse
pubblico dello Stato  ritenuto  prevalente  rispetto  alle  finalita'
proprie del decreto. 

        
                    Note all'art. 9: 
              - Il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto  1990,  n.
          241 (Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo
          e di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192,
          cosi' recita: 
              «Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). -  1.  Il
          diritto di accesso e' escluso: 
                a) per i documenti coperti da  segreto  di  Stato  ai
          sensi della legge 24 ottobre 1977,  n.  801,  e  successive
          modificazioni, e nei  casi  di  segreto  o  di  divieto  di
          divulgazione  espressamente  previsti  dalla   legge,   dal
          regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
          amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; 
                b) nei procedimenti tributari, per  i  quali  restano
          ferme le particolari norme che li regolano; 
                c)  nei  confronti  dell'attivita'   della   pubblica
          amministrazione diretta all'emanazione di  atti  normativi,
          amministrativi   generali,   di   pianificazione    e    di
          programmazione, per i quali restano  ferme  le  particolari
          norme che ne regolano la formazione; 
                d) nei  procedimenti  selettivi,  nei  confronti  dei
          documenti   amministrativi   contenenti   informazioni   di
          carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 
              2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano  le
          categorie  di  documenti  da  esse   formati   o   comunque
          rientranti nella loro disponibilita' sottratti  all'accesso
          ai sensi del comma 1. 
              3. Non sono ammissibili istanze di accesso  preordinate
          ad un controllo generalizzato dell'operato delle  pubbliche
          amministrazioni. 
              4.  L'accesso  ai  documenti  amministrativi  non  puo'
          essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
          differimento. 
              5. I documenti contenenti  informazioni  connesse  agli
          interessi di cui al comma 1 sono considerati  segreti  solo
          nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A  tale  fine
          le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
          documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il  quale
          essi sono sottratti all'accesso. 
              6. Con regolamento, adottato  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  il  Governo
          puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
          amministrativi: 
                a) quando, al di  fuori  delle  ipotesi  disciplinate
          dall'art. 12 della legge 24 ottobre  1977,  n.  801,  dalla
          loro divulgazione possa derivare una lesione,  specifica  e
          individuata,  alla  sicurezza  e  alla  difesa   nazionale,
          all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
          e alla  correttezza  delle  relazioni  internazionali,  con
          particolare riferimento alle ipotesi previste dai  trattati
          e dalle relative leggi di attuazione; 
                b) quando l'accesso  possa  arrecare  pregiudizio  ai
          processi di formazione, di determinazione e  di  attuazione
          della politica monetaria e valutaria; 
                c) quando i  documenti  riguardino  le  strutture,  i
          mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni  strettamente
          strumentali  alla   tutela   dell'ordine   pubblico,   alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare riferimento alle tecniche  investigative,  alla
          identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza  dei
          beni e delle persone coinvolte,  all'attivita'  di  polizia
          giudiziaria e di conduzione delle indagini; 
                d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
          riservatezza  di  persone  fisiche,   persone   giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli  interessi   epistolare,   sanitario,   professionale,
          finanziario, industriale e  commerciale  di  cui  siano  in
          concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano  forniti
          all'amministrazione   dagli   stessi   soggetti   cui    si
          riferiscono; 
                e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso
          di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti
          interni connessi all'espletamento del relativo mandato. 
              7.  Deve  comunque  essere  garantito  ai   richiedenti
          l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
          necessaria per curare o per difendere  i  propri  interessi
          giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati  sensibili
          e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
          strettamente  indispensabile   e   nei   termini   previsti
          dall'art. 60 del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
          196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
          la vita sessuale.». 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                 Sistema di cooperazione permanente 
 
  1. L'organismo investigativo partecipa  alla  realizzazione  di  un
sistema di cooperazione permanente  con  i  corrispondenti  organismi
degli altri Stati membri al fine di individuare  metodi  e  procedure
diretti a migliorare le attivita'  di  investigazione,  favorendo  il
perseguimento degli obiettivi del presente decreto. 
  2. L'organismo investigativo, allo scopo di attuare il  sistema  di
cooperazione permanente, svolge la necessaria attivita'  di  raccordo
con le istituzioni dell'UE e con  i  corrispondenti  Organismi  degli
altri  Stati  membri,  in  particolare  per  delineare  le   migliori
procedure e modalita' per consentire: 
    a) la condivisione di impianti, di dispositivi e attrezzature per
l'indagine tecnica sui relitti e sull'attrezzatura delle  navi  o  su
altri oggetti rilevanti ai fini dell'inchiesta di  sicurezza  nonche'
l'estrazione e la valutazione delle informazioni contenute nei VDR  e
in altri dispositivi elettronici; 
    b) la cooperazione tecnica o lo scambio  di  conoscenze  tecniche
per l'esecuzione di compiti specifici; 
    c) l'acquisizione e la condivisione  di  informazioni  utili  per
analizzare  i  dati  relativi  ai  sinistri  ed  elaborare  opportune
raccomandazioni in materia di sicurezza a livello comunitario; 
    d) la redazione di principi comuni  per  monitorare  l'attuazione
delle raccomandazioni  di  sicurezza  e  per  adeguare  i  metodi  di
indagine al progresso tecnico e scientifico; 
    e) la fissazione di norme sulla riservatezza applicabili ai  fini
della condivisione, nel rispetto delle norme nazionali,  delle  prove
testimoniali e del trattamento dei dati e degli  altri  documenti  di
cui all'articolo 9, anche in relazioni con i Paesi terzi; 
    f) l'organizzazione, ove opportuno, di  attivita'  di  formazione
utili per gli inquirenti; 
    g) la promozione della cooperazione con gli organi inquirenti  di
Paesi terzi e con le organizzazioni internazionali  incaricate  delle
inchieste sugli incidenti  marittimi  nei  settori  disciplinati  dal
presente decreto; 
    h) la fornitura di tutte le informazioni pertinenti  agli  organi
inquirenti che conducono le inchieste di sicurezza; 
    i) l'uso adeguato degli avvisi urgenti di  cui  all'articolo  15,
comma 2. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
   Cooperazione con i Paesi terzi titolari di interessi rilevanti 
 
  1.  Ai  fini  dello   svolgimento   delle   inchieste   l'organismo
investigativo coopera  con  i  Paesi  terzi,  titolari  di  interessi
rilevanti, i quali, previo accordo, sono ammessi, in  qualsiasi  fase
del procedimento, a partecipare all'inchiesta condotta ai  sensi  del
presente decreto. 
  2. La cooperazione dell'organismo investigativo in un'inchiesta  di
sicurezza svolta da un Paese terzo titolare  di  interessi  rilevanti
lascia impregiudicato l'obbligo di svolgere l'inchiesta di  sicurezza
e di redigere il relativo rapporto a norma del presente decreto.  Ove
un Paese  terzo  titolare  di  interessi  rilevanti  stia  conducendo
un'inchiesta di  sicurezza  che  coinvolge  unita'  ovvero  interessi
nazionali, l'organismo investigativo puo' decidere  di  non  condurre
un'inchiesta di sicurezza parallela, a condizione che l'inchiesta  di
sicurezza condotta dal Paese terzo sia conforme al codice IMO per  le
inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                      Obbligo di collaborazione 
 
  1. E' fatto obbligo agli armatori e comandanti  di  unita'  navali,
comprese  quelle  di  bandiera  estera,  di  non  intralciare  e   di
collaborare con gli investigatori durante l'attivita' d'indagine,  di
rendere disponibile  qualunque  fonte  di  potenziale  prova  nonche'
favorire l'accesso a qualunque  locale  della  nave  ed  al  relativo
armamento. 
  2. Allo stesso obbligo soggiacciono: 
    a) gli interessati a qualunque titolo alla nave, al carico  o  al
viaggio; 
    b) il cantiere navale che ha costruito la nave; 
    c) le imprese che hanno realizzato  o  partecipato  all'armamento
della nave; 
      d) i componenti l'equipaggio e gli eventuali passeggeri; 
    e) qualunque altro soggetto che, a  giudizio  dell'investigatore,
possa essere in possesso di informazioni utili all'inchiesta. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                       Protezione delle prove 
 
  1. Il comandante della nave, l'equipaggio e gli altri  soggetti  di
cui all'articolo 12, comma 2, nonche' chiunque sia venuto a  contatto
con fonti di prova rilevanti ai fini della individuazione delle cause
dell'evento,  hanno   l'obbligo,   per   quanto   possibile   secondo
l'ordinaria diligenza, di: 
    a) preservare le  informazioni  provenienti  da  carte  nautiche,
libri di bordo, registrazioni  elettroniche,  magnetiche  e  cassette
video  nonche'  le  informazioni  provenienti  dai  VDR  e  da  altri
apparecchi   elettronici,   riguardanti   il   periodo    precedente,
concomitante e successivo all'evento; 
    b) impedire che tali informazioni siano cancellate  o,  comunque,
alterate; 
    c)  prevenire  l'alterazione  di   qualsiasi   altra   dotazione,
attrezzatura, dispositivo o di locali della nave  rilevanti  ai  fini
dell'inchiesta; 
    d)  agire  tempestivamente  per  raccogliere  e  conservare   gli
elementi di prova o favorire la raccolta  e  la  conservazione  degli
elementi di prova da parte dell'investigatore. 
  2. L'Autorita' marittima o consolare di cui  all'articolo  578  del
codice della navigazione, quando  abbia  notizia  di  un  sinistro  o
incidente marittimo o valuti che sussistono  ragionevoli  motivi  per
ritenere che una nave sia  perduta  o  scomparsa,  ne  da'  immediato
avviso  all'organismo  investigativo,   adottando   i   provvedimenti
occorrenti per impedire la dispersione degli elementi utili  per  gli
ulteriori accertamenti. 
  3. Copia del verbale di  cui  all'articolo  578  del  codice  della
navigazione e' trasmessa all'organismo investigativo quanto prima  e,
comunque, non oltre sessanta giorni  dalla  notizia  del  sinistro  o
dell'incidente marittimo. 

        
                    Note all'art. 13: 
              - Il testo dell'art. 578 del citato regio decreto n 327
          del 1942 (Codice della navigazione), cosi' recita: 
              «Art. 578 (Inchiesta sommatoria). -  1.  Quando  giunga
          notizia di un sinistro, l'autorita' marittima  o  consolare
          deve procedere a sommarie  indagini  sulle  cause  e  sulle
          circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti
          occorrenti per impedire la dispersione delle cose  e  degli
          elementi utili per gli ulteriori accertamenti. 
              2. Competente e' l'autorita' del luogo di primo approdo
          della nave o dei naufraghi, o,se la nave e' andata  perduta
          e tutte le persone imbarcate sono perite,  l'autorita'  del
          luogo nel quale si e' avuta la prima notizia del fatto. 
              3. Nei luoghi ove  non  esistono  autorita'  marittime,
          l'autorita' doganale compie le prime indagini  e  prende  i
          provvedimenti   opportuni,   dandone    immediato    avviso
          all'autorita' marittima piu' vicina. 
              4. Dei  rilievi  fatti,  dei  provvedimenti  presi  per
          conservare  le  tracce  dell'avvenimento,   nonche'   delle
          indagini eseguite e' compilato processo verbale, del  quale
          l'autorita'.». 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                      Rapporti sugli incidenti 
 
  1. Le inchieste effettuate danno luogo  alla  pubblicazione  di  un
rapporto redatto secondo  un  modello  conforme  all'allegato  I  del
presente decreto. 
  2. Per le inchieste che non  riguardano  sinistri  marittimi  molto
gravi o, secondo il caso, gravi e i cui risultati potenzialmente  non
incidono  sulle  finalita'  di  prevenzione  di  cui   al   comma   2
dell'articolo   1,   l'organismo   investigativo   procede,    previa
valutazione  dei  presupposti,  alla  pubblicazione  di  un  rapporto
semplificato. 
  3. L'organismo investigativo  entro  dodici  mesi  dalla  data  del
sinistro pubblica i rapporti di cui al comma 1, comprese le  relative
conclusioni e le raccomandazioni a fini preventivi. Nel caso  in  cui
non sia possibile redigere il rapporto  finale  entro  tale  termine,
pubblica un rapporto provvisorio entro dodici  mesi  dalla  data  del
sinistro. 
  4. L'organismo investigativo invia  alla  Commissione  europea  una
copia  del  rapporto  finale   ovvero   di   quello   provvisorio   o
semplificato. 
  5. Senza che ne risultino  inficiate  le  risultanze,  al  fine  di
migliorare la qualita'  del  rapporto  in  relazione  alle  finalita'
dell'attivita' d'inchiesta,  l'organismo  investigativo  tiene  conto
delle osservazioni tecniche diffuse dalla Commissione  europea  sulle
modalita' di redazione dei rapporti finali. 

        
      
                               Art. 15 
 
Attuazione delle raccomandazioni in materia di sicurezza e diffusione
  di avvisi urgenti ai fini della prevenzione 
 
  1. L'organismo investigativo trasmette le  proprie  raccomandazioni
di sicurezza  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
affinche' lo stesso adotti  i  provvedimenti  necessari  a  garantire
l'osservanza delle citate raccomandazioni, ivi compresa  l'emanazione
di avvisi urgenti per i fini di cui al comma 2. 
  2. Ferma restando la facolta' del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti di emettere un avviso  urgente  destinato  ai  soggetti
nazionali    interessati,    l'organismo    investigativo    informa,
tempestivamente, la Commissione europea della necessita' di  emettere
un avviso urgente  qualora  ritenga  necessaria,  in  qualsiasi  fase
dell'inchiesta, l'adozione di misure urgenti a  livello  comunitario,
al fine di prevenire il rischio di ulteriori sinistri. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2.   Le   amministrazioni    pubbliche    interessate    provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dal  presente  decreto  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  non  costituisca   reato,   a   chiunque
contravvenga ai divieti o non rispetti gli obblighi  di  riservatezza
di  cui  all'articolo  9,  comma  1,   e'   applicata   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto non costituisca reato, a chiunque  violi  gli
obblighi di collaborazione di cui all'articolo  12  e'  applicata  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 10.000 euro. 
  3.  Salvo  che  il  fatto  non  costituisca   reato,   a   chiunque
contravvenga  agli  obblighi  di  protezione  delle  prove   di   cui
all'articolo 13 si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da
750 euro a 6.000 euro. 
  4. Le violazioni previste  dai  commi  1,  2  e  3  sono  accertate
dall'organismo investigativo e  le  sanzioni  irrogate  dallo  stesso
organismo in conformita' a quanto previsto dalla  legge  24  novembre
1981, n. 689. 

        
                    Note all'art. 17: 
              - Per i riferimenti alla legge  24  novembre  1981,  n.
          689, si veda nelle note alle premesse. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
                     Norme finali e transitorie 
 
  1. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma  2,
la commissione centrale d'indagine  sui  sinistri  marittimi  di  cui
all'articolo 466-bis del regolamento per  la  navigazione  marittima,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  15  febbraio
1952, n. 328, e successive modificazioni, opera con  la  composizione
individuata dall'articolo 466-bis, comma 3, del  regolamento  per  la
navigazione marittima. 
  2. Alla data di entrata in vigore del decreto di  cui  all'articolo
4, comma  2,  e'  abrogato  il  comma  3  dell'articolo  466-bis  del
regolamento per la navigazione marittima, approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.  328,  e  successive
modificazioni. 
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti
possono  essere  modificati  ovvero  integrati   gli   allegati,   le
definizioni e i riferimenti agli atti  comunitari  e  agli  strumenti
dell'IMO contenuti  nel  presente  decreto  per  adeguarli  ai  nuovi
provvedimenti dell'Unione europea o dell'IMO, di natura tecnica,  che
siano nel frattempo entrati in vigore e  che  siano  stati  integrati
dalla Commissione europea nella direttiva 2009/18/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009. 
  4. L'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e'
abrogato. 
  5. All'articolo 466-bis, il comma 2 ed i  commi  da  4  a  10,  del
regolamento per la navigazione marittima, approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.  328,  e  successive
modificazioni, sono abrogati. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 6 settembre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Matteoli,       Ministro        delle
                                infrastrutture e dei trasporti 
 
                                Frattini,   Ministro   degli   affari
                                esteri 
 
                                Palma, Ministro della giustizia 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Maroni, Ministro dell'interno 
 
                                Fazio, Ministro della salute 
 
                                Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
                                e della tutela del territorio  e  del
                                mare 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma 

        
                    Note all'art. 18: 
              - Per il testo dell'art. 466-bis del Regolamento per la
          navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,  si  veda  nelle
          note all'art. 4. 
              - Per i riferimenti alla direttiva 2009/18/CE, si  veda
          nelle note alle premesse. 

        
      
 
                                                           Allegato I 
                                    (di cui all'articolo 14, comma 1) 
 
         CONTENUTO DEI RAPPORTI SULLE INCHIESTE DI SICUREZZA 
 
Prefazione. 
    Questa  parte  individua  l'obiettivo  unico  dell'inchiesta   di
sicurezza e indica che una raccomandazione in  materia  di  sicurezza
non deve originare in nessun caso una presunzione di  responsabilita'
o di colpa e precisa che il rapporto non e' stato redatto, per quanto
riguarda il suo contenuto e  il  suo  stile,  per  essere  utilizzato
nell'ambito di procedimenti giudiziari. 
    (Il rapporto non dovrebbe far  riferimento  a  testimonianze  ne'
stabilire nessi tra una persona in esso menzionata e una persona  che
ha prodotto prove nel corso dell'inchiesta di sicurezza.) 
    1. Sintesi. 
    Questa parte espone i fatti essenziali riguardanti il sinistro  o
l'incidente marittimo: che cosa e' avvenuto, quando, dove e  come  e'
avvenuto il sinistro;  indica  inoltre  se  il  sinistro  ha  causato
perdite di vite umane, feriti, danni alla nave, al carico, a terzi  o
all'ambiente. 
    2. Dati oggettivi. 
    Questa parte comprende varie  sezioni  distinte,  che  forniscono
informazioni   sufficienti,   considerate    oggettive    dall'organo
inquirente, per fondare l'analisi e facilitare la comprensione. 
    Tali sezioni comprendono in particolare le seguenti informazioni. 
    2.1. Dati della nave: 
      Bandiera/registro d'immatricolazione 
      Identificazione 
      Caratteristiche principali 
      Proprieta' e gestione 
      Dettagli di costruzione 
    Tabella minima di sicurezza 
      Merci trasportate autorizzate 
    2.2. Dati relativi al viaggio: 
      Scali 
      Tipo di viaggio 
      Informazioni sulle merci trasportate 
      Composizione dell'equipaggio 
    2.3. Informazioni sul sinistro o incidente marittimo: 
      Tipo di sinistro o incidente marittimo 
      Data e ora 
      Posizione e luogo del sinistro o incidente marittimo 
      Ambiente esterno e interno 
      Attivita' della nave e parte del viaggio 
      Capacita' a bordo 
      Dati relativi ai fattori umani 
      Conseguenze (per le persone, la  nave,  le  merci  trasportate,
l'ambiente, altro) 
    2.4. Intervento dell'autorita' competente e misure d'urgenza: 
      Autori dell'intervento 
      Misure adottate 
      Velocita' di reazione 
      Azioni intraprese 
      Risultati ottenuti 
    3. Descrizione. 
    Questa parte  ricostruisce  il  sinistro  o  incidente  marittimo
attraverso una sequenza di eventi, in ordine cronologico, che si sono
verificati prima, durante e dopo il sinistro o incidente e  il  ruolo
di ogni fattore (persone, materiale, ambiente, attrezzatura o  agenti
esterni). Il periodo coperto dalla descrizione dipende dal momento in
cui si sono  verificati  i  particolari  eventi  che  hanno  concorso
direttamente al  verificarsi  del  sinistro  o  incidente  marittimo.
Questa   parte   comprende   altresi'   ogni   pertinente   dettaglio
dell'inchiesta di sicurezza  condotta,  compresi  i  risultati  degli
esami o delle analisi. 
    4. Analisi. 
    Questa  parte  comprende  varie  sezioni  distinte   e   fornisce
un'analisi di ciascun avvenimento collegato al sinistro  accompagnato
da  osservazioni  sui  risultati  di  qualsivoglia  esame  o  analisi
pertinente effettuata nel corso  dell'inchiesta  di  sicurezza  e  su
qualsiasi misura  di  sicurezza  che  sia  stata  gia'  adottata  per
prevenire sinistri marittimi. 
    Tali sezioni devono in particolare riguardare i seguenti aspetti: 
      a) contesto e ambiente del sinistro, 
      b) omissioni ed errori  umani,  eventi  che  abbiano  coinvolto
materiali pericolosi, effetti ambientali, avarie delle attrezzature e
fattori esterni, 
      c) fattori che hanno concorso all'evento  connessi  a  funzioni
legate a una persona, alle operazioni a bordo, alla gestione a  terra
o al rispetto delle norme. 
    L'analisi e le osservazioni consentono al rapporto di giungere  a
conclusioni  logiche,  che  espongono  tutti  i  fattori   rilevanti,
compresi quelli che comportano rischi per i quali  gli  strumenti  di
protezione esistenti volti a prevenire un sinistro o a  eliminarne  o
attenuarne le conseguenze sono ritenuti inefficaci o inesistenti. 
    5. Conclusioni. 
    Questa parte riassume i fattori che hanno concorso  all'evento  e
gli strumenti  di  protezione  (materiali,  funzionali,  simbolici  o
procedurali) inefficaci o  inesistenti  per  i  quali  e'  necessaria
l'adozione di misure di sicurezza per prevenire sinistri marittimi. 
    6. Raccomandazioni in materia di sicurezza. 
    Questa parte contiene, ove opportuno, alcune  raccomandazioni  in
materia di sicurezza che si basano sull'analisi e sulle conclusioni e
riguardano   settori   particolari,   come   la   legislazione,    la
progettazione, le procedure, l'ispezione, la gestione, la salute e la
sicurezza sul lavoro, la formazione,  i  lavori  di  riparazione,  la
manutenzione, l'assistenza a terra  e  la  reazione  dei  servizi  di
emergenza. 
    Le raccomandazioni in materia di sicurezza sono rivolte a  coloro
che si trovano nella  situazione  migliore  per  attuarle,  come  gli
armatori,  i  gestori,  gli  organismi  riconosciuti,  le   autorita'
marittime, i servizi di gestione del traffico marittimo,  gli  organi
di  soccorso,  le  organizzazioni  marittime  internazionali   e   le
istituzioni europee, allo scopo di prevenire sinistri marittimi. 
    Questa   parte   presenta   inoltre   eventuali   raccomandazioni
provvisorie  che  possono  essere  state  formulate  in  materia   di
sicurezza o qualsiasi misura di sicurezza presa  durante  l'inchiesta
di sicurezza. 
    7. Appendici. 
    Il   seguente   elenco   indicativo   di   informazioni    viene,
all'occorrenza, accluso al rapporto in forma cartacea o elettronica: 
      a) fotografie,  immagini  video,  registrazioni  audio,  mappe,
disegni; 
      b) norme applicabili; 
      c) termini tecnici e abbreviazioni usate; 
      d) studi di sicurezza specifici; 
      e) altre informazioni. 

        
      
 
                                                          Allegato II 
                                     (di cui all'articolo 4, comma 7) 
 
      DATI DA FORNIRE SUI SINISTRI E SUGLI INCIDENTI MARITTIMI 
 
 
(Parte della piattaforma europea d'informazione europea sui  sinistri
                             marittimi) 
 
    1. Stato membro responsabile/persona di contatto 
    2. Stato membro incaricato dell'inchiesta 
    3. Ruolo svolto dallo Stato membro 
    4. Stato costiero interessato 
    5. Numero di Stati che hanno fondati interessi 
    6. Stati che hanno fondati interessi 
    7. Organo che notifica 
    8. Ora della notifica 
    9. Data della notifica 
    10. Nome della nave 
    11. Numero IMO/lettere distintive 
    12. Bandiera della nave 
    13. Tipo di sinistro o incidente marittimo 
    14. Tipo di nave 
    15. Data del sinistro o incidente marittimo 
    16. Ora del sinistro o incidente marittimo 
    17. Posizione - Latitudine 
    18. Posizione - Longitudine 
    19. Luogo del sinistro o incidente marittimo 
    20. Porto di partenza 
    21. Porto di destinazione 
    22. Dispositivo di separazione del traffico 
    23. Parte del viaggio 
    24. Operazioni della nave 
    25. Capacita' a bordo 
    26. Perdite di vite umane: 
      a) Equipaggio 
      b) Passeggeri 
      c) Altri 
    27. Feriti gravi: 
      a) Equipaggio 
      b) Passeggeri 
      c) Altri 
    28. Inquinamento 
    29. Danni alla nave 
    30. Danni alle merci trasportate 
    31. Altri danni 
    32. Breve descrizione del sinistro o incidente marittimo 
    33. Breve descrizione delle ragioni per non avviare  un'inchiesta
di sicurezza 
    Nota: Per i numeri: 10, 11, 12, 14, 20, 21, 22, 23, 24,  25,  26,
27, 28, 29, 30 e 32 occorre fornire dati per ogni nave se piu' di una
nave e' coinvolta nel sinistro o nell'incidente marittimo. 

        
  

Leggi più consultate


Software più scaricati



News In Evidenza