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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 27 luglio 2011 - Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilita' di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. (11A10997) (GU n. 187 del 12-8-2011 )

  MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 27 luglio 2011 

Determinazione dei criteri  e  parametri  numerico  quantitativi  per
l'installabilita' di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6  del
T.U.L.P.S. (11A10997) 

 
 
 
                       IL DIRETTORE GENERALE  
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 
 
  Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza  di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni  ed
integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli  86,  88  e
110; 
  Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 38, commi 1 e 5, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni ed  integrazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248; 
  Visto l'art. 22, comma 6, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,
come modificato dall'art. 38, comma 5,  del  decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  Viste le convenzioni di concessione relative all'affidamento  della
raccolta delle scommesse e dei giochi pubblici previsti dall'art. 38,
commi 2 e 4, del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, del gioco di cui  al  decreto  del
Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche' della gestione
telematica del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento; 
  Visto il decreto interdirettoriale  27  ottobre  2003,  concernente
l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni  di  cui
all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b),  del  T.U.L.P.S.  che  possono
essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati  e  punti
di raccolta di altri  giochi  autorizzati,  nonche'  le  prescrizioni
relative alla installazione di tali apparecchi; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  18   gennaio   2007   concernente
l'individuazione del numero massimo di apparecchi da  intrattenimento
di cui all'articolo 110, commi 6 e  7,  del  T.U.L.P.S.  che  possono
essere installati per la raccolta di gioco presso  punti  di  vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei  prodotti
di gioco pubblici; 
  Visto il decreto direttoriale 22 gennaio 2010 sulle regole tecniche
degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma  6,  lettera  b)  del
T.U.L.P.S  (VLT)  ,   che   ne   disciplina   anche   i   limiti   di
installabilita'; 
  Vista la legge 13 dicembre 2010,  n.  220  -  Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2011) ed in particolare l'articolo 1, commi 70, 72, 80, 81
e 82; 
  Considerata in particolare la necessita' di emanare  ai  sensi  del
predetto articolo 1, comma 81, un  decreto  direttoriale  recante  la
determinazione    dei    parametri    numerico    quantitativi    per
l'installazione e l'attivazione, in  ciascun  esercizio  commerciale,
locale o  punto  di  offerta  del  gioco,  degli  apparecchi  di  cui
all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni,  nel  rispetto  dei
criteri della  tipologia  di  locali  in  relazione  all'esclusivita'
dell'attivita'  di  gioco  esercitata  e   della   estensione   della
superficie; 
  Ritenuto di dover tener conto della ricognizione effettuata  sempre
ai sensi della medesima disposizione normativa; 
  Considerato che, ai fini della rilevazione dei  parametri  numerico
quantitativi, ricorre la necessita' di  disciplinare  preliminarmente
con precisione, alla luce della disposizione di cui al comma  72  del
predetto  articolo  della  legge  di  stabilita'  2011,  lo  stato  e
l'ubicazione degli apparecchi; 
  Ritenuto, ancora, di dover disciplinare separatamente gli  esercizi
nei quali si svolge attivita' di gioco  in  via  esclusiva  e  quelli
assimilabili a questi ultimi; 
  Ritenuto inoltre di  dover  dettare  apposita  disciplina  per  gli
esercizi commerciali per i quali sia sussistente, in  via  diretta  o
indiretta, una concessione per l'esercizio della  raccolta  di  gioco
pubblico; 
  Ritenuto ancora che, in ogni  caso,  deve  farsi  riferimento  alla
superficie dei locali degli esercizi commerciali coinvolti,  dettando
limiti massimi sia  la  superficie  minima  da  assicurare  per  ogni
apparecchio da divertimento e intrattenimento; 
  Tenuto conto delle esigenze della maggiore  sicurezza  dell'offerta
di gioco e della migliore tutela  dei  consumatori,  con  particolare
riferimento alla tutela dei minori; 
  Considerato che in data 7 luglio 2011 e' scaduto il  contratto  del
Direttore Generale dei monopoli di Stato ed e', ad  oggi,  ancora  in
corso l'iter di perfezionamento per il rinnovo di detto incarico; 
  Considerato che il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
dicembre 2003, n. 385,  prevede  all'articolo  3,  comma  2,  che  il
Direttore per le strategie  e'  il  vicario  del  direttore  generale
dell'Amministrazione autonoma; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Stato e ubicazione degli apparecchi 
 
  1. In attuazione di quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  70,
della legge 13 dicembre 2010 n. 220, ed ai fini del presente decreto,
sono  definiti  i  seguenti  stati  relativi   agli   apparecchi   da
divertimento ed intrattenimento: 
    esercizio: stato nel  quale  gli  apparecchi,  collegati  per  il
tramite di un punto di  accesso  ubicato  in  un  punto  di  vendita,
censito come tale nella banca dati di AAMS, ovvero  i  videoterminali
tramite il sistema di gioco VLT, risultino abilitati alla raccolta di
gioco; 
    magazzino: stato nel  quale  gli  apparecchi,  collegati  per  il
tramite di un punto di accesso situato presso una ubicazione  censita
come magazzino nella banca  dati  di  AAMS,  e  nella  quale  non  e'
consentita la raccolta di  gioco,  ovvero  i  videoterminali  esclusi
dallo stato di esercizio tramite il sistema di gioco  VLT,  risultino
non abilitati alla predetta raccolta; 
    manutenzione  straordinaria:  stato  nel  quale  gli  apparecchi,
ovvero i videoterminali gia' in stato di esercizio  o  di  magazzino,
risultino  indisponibili  in   quanto   e'   stato   comunicato   dai
concessionari  di  rete  un  messaggio  telematico,   contenente   la
realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria, con  la
conseguente inibizione della raccolta del gioco. 
  2. L'ubicazione, censita nella banca dati di AAMS e risultante  dal
punto di accesso, utilizzato per la trasmissione telematica dei dati,
e' il punto di vendita presso ciascun esercizio commerciale, locale o
punto di offerta, autorizzato alla raccolta di gioco, nel  quale  gli
apparecchi  o  i  videoterminali  risultino  allocati  in  stato   di
esercizio o di magazzino. 
  3. Ai fini della determinazione degli stati e delle ubicazioni come
sopra descritti, si fa riferimento  alle  informazioni  correttamente
trasmesse dai concessionari di rete e validamente acquisite in  banca
dati di AAMS. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
  Criteri per la determinazione dei parametri numerico quantitativi 
 
  1. Ai fini della determinazione dei parametri numerico quantitativi
per le singole ubicazioni: 
    a) si fa riferimento alle informazioni trasmesse per  il  tramite
del punto di accesso installato nel punto di vendita  ovvero  tramite
il sistema di gioco VLT, che definiscono lo stato di esercizio presso
la stessa ubicazione, secondo quanto previsto all'art. 1; 
    b) non si tiene conto degli apparecchi e dei  videoterminali  che
risultino, dalle informazioni trasmesse, in stato di magazzino ovvero
in stato di manutenzione straordinaria; 
    c)  la  data  di  installazione  risulta   fissata   al   momento
dell'acquisizione in banca dati di AAMS; 
    d) sono considerati eccedenti gli apparecchi o  i  videoterminali
che, dalle informazioni trasmesse, risultino installati in un momento
temporalmente successivo rispetto a quello nel quale sia rilevata  la
presenza del  numero  che  la  singola  ubicazione  puo'  al  massimo
ospitare. 
  2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, lo  stato  di  esercizio
degli apparecchi  o  dei  videoterminali  allocati  presso  il  punto
vendita  di  ubicazione  si  presume  mantenuto  fino  a  quando  una
successiva informazione non dichiari la sopravvenienza  di  un  nuovo
stato e/o di una nuova ubicazione. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
Tipologia dei punti di  vendita  presso  i  quali  e'  consentita  la
                          raccolta di gioco 
 
  1. Sono da considerarsi punti di vendita  con  attivita'  di  gioco
esclusiva,  nei  quali  venga  esercitata  di  fatto   esclusivamente
attivita' di gioco, quelli individuati nelle lettere che seguono: 
    a) agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi  di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  1°  marzo
2006, n. 111, adottato in attuazione dell'art. 1,  comma  286,  della
legge 311/2004, nonche' delle scommesse a  totalizzatore  e  a  quota
fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; 
    b) negozi di gioco di cui  all'articolo  38,  commi  2  e  4  del
decreto-legge del 4 luglio 2006  n.  223  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, legge 4  agosto  2006,  n.  248,  nonche'
negozi di gioco di cui  all'articolo  1-bis,  del  decreto  legge  25
settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni  dalla  legge  19
novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e  50
della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
    c) sale bingo, di cui decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 31 gennaio 2000, n. 29; 
    d) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di  cui
all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.; 
    e) sale  pubbliche  da  gioco  allestite  specificamente  per  lo
svolgimento del gioco lecito. 
  2. Sono da considerarsi punti di vendita assimilabili a quelli  con
attivita' di gioco esclusiva i punti di vendita individuati al  comma
1 come aventi «attivita' di gioco esclusiva»,  presso  i  quali  sono
comunque presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e
di bevande sempreche': 
    dall'insegna  risulti  chiaramente  la  destinazione  commerciale
all'attivita' di gioco, e l'eventuale  riferimento  all'attivita'  di
somministrazione  non  risulti  autonomo  rispetto  all'attivita'  di
gioco; 
    l'accesso  all'area  di  somministrazione  avvenga  dal  medesimo
ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta  di
gioco; 
    l'area di somministrazione non sia  situata  immediatamente  dopo
aver varcato l'ingresso al locale; 
    l'attivita'  di  somministrazione  avvenga  esclusivamente  negli
orari stabiliti per  l'erogazione  del  gioco  e  non  disgiuntamente
all'attivita' di gioco stessa. 
  3. Sono da considerarsi punti di vendita di commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici, ai sensi  del  presente  decreto,  quelli
individuati nelle lettere che seguono nei quali l'attivita' di  gioco
e' riferibile ad un concessione gia' esistente: 
    a) Punti vendita  di  cui  all'articolo  38,  commi  2  e  4  del
decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223, aventi  attivita'  principale
diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; 
    b) Rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto. 
  4.  Sono  altresi'  da  considerarsi  punti   di   vendita   quelli
individuati nelle lettere che seguono  all'interno  dei  quali  viene
svolta attivita' diversa da quella di gioco: 
    a) Bar ed esercizio assimilabile; 
    b) Ristorante ed esercizio assimilabile; 
    c) Stabilimento balneare; 
    d) Albergo o esercizio assimilabile; 
    e) Edicole; 
    f) Ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da  quelli
di cui sopra e i  circoli  privati,  nonche'  altre  aree  aperte  al
pubblico, autorizzate ai sensi dell'art. 86 del  T.U.L.P.S.,  purche'
ne sia delimitato con precisione  il  luogo  di  installazione  degli
apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilita' e  sia  identificata
la titolarita', ai fini della determinazione  delle  responsabilita',
ai sensi della normativa vigente. 
  5. Qualora un punto di vendita sia  riconducibile  in  una  o  piu'
delle categorie di cui ai commi precedenti, si applicano i  parametri
numerico  quantitativi   riferiti   alla   tipologia   che   consenta
l'installazione del maggior numero di apparecchi. 
  6. Ai fini di poter installare apparecchi di cui all'articolo  110,
comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n.
773, e successive modificazioni per i suddetti punti  di  vendita  e'
comunque  necessario  il  possesso  di  una  delle  licenze  previste
dall'art. 86 ovvero  dall'art.  88  del  T.U.L.P.S.,  secondo  quanto
previsto dalla normativa vigente. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
Parametri numerico quantitativi per l'installabilita'  di  apparecchi
           di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. 
 
  1. Condizione minima di installabilita'  degli  apparecchi  di  cui
all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., valida per tutte le
tipologie  di  ubicazione,  consiste  nella   riserva   per   ciascun
apparecchio di una superficie di  ingombro  pari  almeno  a  2  metri
quadrati. Tale condizione minima dovra'  essere  rispettata  altresi'
per gli apparecchi che consentono il gioco in contemporanea tra  piu'
giocatori mediante postazioni, fisicamente  e  strettamente  connesse
tra loro, una delle quali puo' assumere una  funzione  di  controllo,
per i quali la superficie minima di ingombro pari almeno  a  2  metri
quadrati dovra' essere moltiplicata per il numero di postazioni. 
  2. Il numero di apparecchi  di  cui  all'art.  110,  comma  6,  del
T.U.L.P.S.  installabili  e'  previsto  in  relazione  alle   diverse
tipologie di punti di vendita individuate negli articoli  precedenti,
nonche' all'estensione  della  superficie  del  punto  di  vendita  ,
secondo quanto riportato nella tabella seguente. 
  3.  Ai  fini  del  calcolo  della  superficie,  non  si   considera
superficie utile  ai  fini  della  valutazione  del  contingentamento
quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e
servizi, fisicamente e permanentemente separati dall'area  del  punto
di vendita. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                               Art. 5 
 
 
          Prescrizioni per l'installazione degli apparecchi 
 
  1. Gli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 del T.U.L.P.S.,  non
possono, in alcun caso, essere installati nei punti di vendita di cui
al precedente art. 3, qualora gli stessi si  trovino  all'interno  di
luoghi  di  cura,  istituti  scolastici  ovvero   all'interno   delle
pertinenze di luoghi di culto. 
  2. In nessun caso e' consentita l'installazione degli apparecchi da
gioco all'esterno, e  comunque  al  di  fuori  degli  spazi  all'uopo
delimitati e sorvegliati, dei punti di vendita di cui  al  precedente
art. 3. 
  3. Il titolare del punto di vendita  e'  tenuto  ad  assicurare  il
rispetto del divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita
in denaro ai minori di anni diciotto. 
  4.  Per  i  punti  di  vendita  vigono  comunque  le   prescrizioni
specifiche per la raccolta delle varie forme di gioco, in particolare
quelle relative alla separazione degli ambienti, ove necessaria. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Nel caso in cui il proprio  sistema  di  elaborazione  rilevasse
l'installazione di apparecchi  o  videoterminali  oltre  i  parametri
numerico quantitativi stabiliti nella tabella di cui all'art.  4  del
presente decreto, ciascun concessionario, titolare del nulla osta  di
cui all'art. 38, comma 5, della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
ovvero dell'autorizzazione alla installazione prevista  dall'art.  3,
comma 2, del decreto direttoriale 6 agosto 2009, per gli apparecchi o
videoterminali  che  risultano  in  eccedenza,   deve   disporne   la
rimozione. 
  2. Nel caso in cui l'informazione di cui al comma 1 fosse  evidente
al sistema centrale di  AAMS-Sogei,  quest'ultimo  invia  a  tutti  i
concessionari interessati  la  comunicazione  relativa  all'eccedenza
riscontrata con invito, ai concessionari che risultino  obbligati,  a
procedere alla rimozione. 
  3. La rimozione si considera avvenuta se il concessionario provvede
alla modifica  dello  stato  o  dell'ubicazione  degli  apparecchi  o
videoterminali  eccedenti  entro  72  ore  dall'avvenuta  rilevazione
ovvero dall'informazione pervenuta dal sistema centrale AAMS-Sogei. 
  4. Decorso il termine di  cui  al  comma  3,  senza  riscontro  del
cambiamento di stato o di ubicazione,  la  comunicazione  di  cui  al
comma 2 vale come contestazione della violazione riscontrata. 
  5.  In  ogni  caso,   qualunque   rilevazione   di   apparecchi   o
videoterminali eccedenti rispetto ai parametri numerico  quantitativi
previsti dalla tabella di cui all'art. 4, anche a seguito di accessi,
controlli o ispezioni, comporta  la  contestazione  con  invito  alla
rimozione entro i termini previsti dal  comma  3,  e  il  conseguente
accertamento della violazione di cui all'art. 1,  comma  81,  lettera
i), della legge 220/2010 e successive modificazioni ed  integrazioni,
con la conseguente irrogazione, al concessionario di cui al comma  1,
al proprietario degli apparecchi o videoterminali,  al  titolare  dei
punti di vendita di cui al precedente art. 2, nel  quale  i  medesimi
sono  installati,  singolarmente,  e  in  relazione  alle   accertate
responsabilita', della sanzione amministrativa pecuniaria di  importo
mensile  pari  a  euro  300   per   ciascuno   degli   apparecchi   o
videoterminali  installati  in   eccedenza   rispetto   ai   predetti
parametri, fino  alla  data  di  effettiva  rimozione  degli  stessi,
qualora quest'ultima sia effettuata entro  tre  mesi  dalla  data  di
efficacia del presente decreto. 
  6. Trascorso il termine  di  cui  al  comma  precedente,  qualunque
rilevazione di apparecchi  o  videoterminali  eccedenti  rispetto  ai
parametri  numerico  quantitativi,  previsti  nella  tabella  di  cui
all'art. 4, comporta l'irrogazione, al concessionario di cui al comma
1, al proprietario degli apparecchi, al titolare dei punti di vendita
di cui al precedente art.  3,  nel  quale  i  medesimi  apparecchi  o
videoterminali  sono  installati,  di  una  sanzione   amministrativa
pecuniaria fino a euro 1.000 per ciascun apparecchio eccedente, oltre
l'obbligo di rimozione forzata degli apparecchi con  oneri  a  carico
dei soggetti responsabili. 
  7. Il mancato rispetto della condizione minima  di  installabilita'
degli apparecchi di cui al precedente art. 4, comma 1, a  seguito  di
accessi,  controlli  o  ispezioni,  comporta   l'obbligo   da   parte
dell'esercente di provvedere al ripristino  della  superficie  minima
prevista per ciascun apparecchio. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il presente decreto sostituisce, con esclusivo riferimento  agli
apparecchi  di  cui  all'art.  110,  comma  6,  del  T.U.L.P.S.,   la
disciplina, in ordine ai parametri  numerico  quantitativi,  prevista
dal  decreto  interdirettoriale  27  ottobre  2003  e   dal   decreto
direttoriale 18 gennaio 2007 nonche' dal  comma  2  dell'art.  9  del
decreto direttoriale 22 gennaio 2010. 
  2. In sede di prima applicazione, che si conclude  entro  tre  mesi
dalla data di efficacia del presente  decreto  i  dati  rilevati  per
verificare l'eccedenza rispetto ai parametri  numerico  quantitativi,
di cui al presente decreto, sono quelli derivanti dalla  ricognizione
effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 81  della  legge  13  dicembre
2010, n. 220, dalle rilevazioni di cui all'art. 6, comma  1,  nonche'
da accessi, controlli ed ispezioni. 
  3. La  ricognizione  prosegue,  a  carico  dei  concessionari,  con
cadenza mensile per tutti gli esercizi per i quali non sia pervenuta,
a qualunque titolo, comunicazione, sempre da parte dei concessionari,
dei dati di installazione nei punti di vendita. 
  4. Successivamente al termine di cui al precedente  comma  2  ,  il
riscontro delle informazioni derivante dalla ricognizione puo' essere
effettuato con le dichiarazioni che i titolari dei punti di  vendita,
di cui al precedente art.  3,  nei  quali  i  medesimi  apparecchi  o
videoterminali sono installati, possono rendere in sede di iscrizione
all'elenco di cui all'art. 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010,
n. 220. 
  5. L'efficacia del presente decreto decorre dal giorno 1  del  mese
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto. 
  Il presente decreto e' inviato agli organi  di  controllo  per  gli
adempimenti di competenza ed e' pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 luglio 2011 
 
                                p. Il direttore generale: Tagliaferri 

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2011 
Ufficio controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  8,
Economia e finanze, foglio n. 114 

        
  

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