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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 27 dicembre 2011 - Determinazione delle spese per il rilascio delle copie di atti e documenti relativi al processo tributario. (12A02009) - (GU n. 50 del 29-2-2012 )

  MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 27 dicembre 2011 

Determinazione delle spese per il rilascio  delle  copie  di  atti  e
documenti relativi al processo tributario. (12A02009) 

 
 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  545,  recante
norme sull'ordinamento  degli  organi  speciali  della  giurisdizione
tributaria; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1996, con il
quale sono state insediate le commissioni tributarie di cui  all'art.
1 del menzionato decreto legislativo n. 545 del 1992; 
  Visto il decreto del  Ministro  delle  finanze  1°ottobre  1996  di
determinazione delle spese per il rilascio  delle  copie  di  atti  e
documenti relativi al processo tributario; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 546 del
1992 che prevede, per le parti, nel processo dinanzi alle commissioni
tributarie provinciali e regionali e alle commissioni  tributarie  di
primo e di secondo grado delle Province di Trento e  di  Bolzano,  la
facolta' di richiedere copia autentica degli  atti  e  dei  documenti
contenuti nei fascicoli di parte e di ufficio; 
  Visto l'art. 38 del menzionato decreto legislativo n. 546 del  1992
che, nel processo dinanzi alle Commissioni tributarie di  cui  sopra,
prevede, per il  rilascio  di  copia  autentica  della  sentenza,  la
corresponsione delle relative spese; 
  Visto l'art. 69 del menzionato decreto legislativo n. 546 del  1992
che, nel processo dinanzi alle commissioni tributarie di  cui  sopra,
prevede per il rilascio di copia  della  sentenza  spedita  in  forma
esecutiva, ai sensi dell'art. 475  c.p.c.,  la  corresponsione  delle
relative spese; 
  Visto il comma 1-bis dell'art. 40 del decreto del Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 4,  comma  4,
del  decreto-legge  29  dicembre  2009,  n.  193,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, in base al  quale
il pagamento del diritto di copia su supporto  cartaceo  deve  essere
corrisposto in misura superiore di almeno il cinquanta per  cento  di
quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico; 
  Visto l'art. 250 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 115 del 2002 che esclude l'applicazione della disciplina  relativa
al diritto di certificato al  processo  amministrativo,  contabile  e
tributario; 
  Visto  l'art.  262  del  medesimo  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 115 del 2002 in base al quale, sino all'emanazione  del
regolamento previsto dall'art. 40, nel processo tributario la  misura
del  diritto  di  copia  e'  stabilita  con  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze in base al costo del servizio; 
  Visto l'art. 263 del citato  testo  unico  in  base  al  quale  nel
processo tributario di primo e di secondo grado il diritto  di  copia
non e' dovuto se la copia e' richiesta dall'ufficio tributario; 
  Visto l'art. 264 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115
del 2002 in  base  al  quale,  sino  all'emanazione  del  regolamento
previsto dall'art. 196,  il  pagamento  del  diritto  di  copia,  nel
processo tributario, si effettua mediante l'applicazione di marche da
bollo sull'originale; 
  Ritenuto che, nelle more dell'emanazione  del  regolamento  di  cui
all'art. 40 del predetto decreto del Presidente della  Repubblica  n.
115 del 2002, occorre procedere alla revisione e all'aggiornamento  -
in base al costo presunto del servizio - della misura del diritto  di
copia fissata dal citato decreto 1° ottobre 1996; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le spese per il rilascio, da parte degli  uffici  di  segreteria
della commissione tributaria centrale, delle  commissioni  tributarie
provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e  di
secondo grado delle Province di Trento e di Bolzano, di copie di atti
e documenti contenuti nei fascicoli di parte  e  di  ufficio  di  cui
all'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.
546, e di copia della sentenza  di  cui  all'art.  38,  comma  1,  ed
all'art. 69 dello stesso decreto legislativo,  sono  fissate,  per  i
richiedenti diversi dall'ufficio impositore, nella  misura  stabilita
dalle tabelle contenute negli allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono
parte integrante del presente decreto. 

        
      
                               Art. 2 
 
  1. Il diritto di  copia  senza  certificazione  di  conformita'  e'
stabilito nella misura indicata nella tabella contenuta nell'allegato
1 del presente decreto. 
  2. Per il rilascio di copie autentiche di documenti  e'  dovuto  un
diritto aggiuntivo, rispetto al diritto di copia di cui al  comma  1,
pari a 9 euro per ogni singolo documento come indicato nella  tabella
contenuta nell'allegato 2 del presente decreto. 
  3. Per il rilascio di copie in formato elettronico di ogni  singolo
atto e  documento  informatico  prodotto  dalle  parti  nel  predetto
formato e' dovuto il diritto nella  misura  stabilita  dalla  tabella
contenuta nell'allegato 3 del presente decreto. 
  4. Per il rilascio di copie in formato elettronico di ogni  singolo
atto e documento  informatico  trasferito  dall'archivio  informatico
degli uffici di segreteria di cui all'art. 1, e'  dovuto  il  diritto
nella misura stabilita dalla tabella contenuta  nell'allegato  4  del
presente decreto. 
  5. Per il rilascio delle copie di cui ai commi 3 e 4,  su  supporto
fornito dal richiedente, la copia sara' rilasciata a  condizione  che
il supporto medesimo sia utilizzabile  nell'ufficio  al  quale  viene
richiesta. 

        
      
                               Art. 3 
 
  1. Le spese per il rilascio delle copie di cui all'art.  2  sono  a
carico  del  richiedente   e   vengono   riscosse,   all'atto   della
presentazione della domanda, mediante  l'applicazione  di  marche  da
bollo  ordinarie  sulla  medesima  domanda  a  cura  dell'ufficio  di
segreteria di cui all'articolo l cui va inoltrata la richiesta. 
  2. Gli uffici di  segreteria  di  cui  al  comma  1  provvedono  ad
annotare sull'originale l'avvenuto rilascio di copia di sentenze o di
altri provvedimenti dell'autorita' giudiziaria in forma esecutiva  ai
sensi dell'art. 475 del codice di procedura civile. 
  3. Le disposizioni contenute nel presente decreto  si  applicano  a
decorrere dal giorno successivo a quello  della  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 dicembre 2011 
 
                                                   Il Ministro: Monti 

        
      
                                              Allegato n. 1           
                                     (di cui all'articolo 2, comma 1) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
        
      
                                              Allegato n. 2           
                                     (di cui all'articolo 2, comma 2) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
        
      
                                              Allegato n. 3           
                                     (di cui all'articolo 2, comma 3) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
        
      
                                              Allegato n. 4           
                                     (di cui all'articolo 2, comma 4) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
 

        
  

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