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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - DECRETO 22 febbraio 2012 - Modifica dei criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al Registro Nazionale di varieta' di specie ad uso foraggero e da tappeto erboso. (12A03735) - (GU n. 82 del 6-4-2012 - Suppl. Ordinario n.70)

  MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

DECRETO 22 febbraio 2012 

Modifica  dei  criteri  e  procedure  tecniche  per  l'iscrizione  al
Registro Nazionale di varieta'  di  specie  ad  uso  foraggero  e  da
tappeto erboso. (12A03735) 

 
 
 
   IL DIRETTORE GENERALE DELLA COMPETIVITA' PER LO SVILUPPO RURALE 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche  e
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono  l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visto il decreto ministeriale 14  gennaio  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e
condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta'  nel
registro  nazionale,  in  attuazione  delle  direttive  2003/90/CE  e
2003/91/CE del 6 ottobre 2003 della Commissione europea; 
  Visto il decreto ministeriale 25  ottobre  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2007, relativo ai  caratteri
e condizioni da osservarsi ai fini della  iscrizione  delle  varieta'
nel registro nazionale, in attuazione delle  direttive  2007/48/CE  e
2007/49/CE  del  26  luglio  2007  della  Commissione   europea   che
modificano, rispettivamente, le sopra citate direttive  2003/90/CE  e
2003/91/CE; 
  Visto il  decreto  ministeriale  del  25  gennaio  2008,  n.  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2008, recante
approvazione dei criteri per l'iscrizione di varieta' di foraggere al
registro nazionale delle varieta' di specie agrarie; 
  Visto il  decreto  ministeriale  del  27  maggio  2011,  n.  11482,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  149  del  29  giugno  2011,
recante modifica di taluni allegati  del  decreto  25  gennaio  2008,
relativo all'approvazione dei criteri per  l'iscrizione  di  varieta'
foraggere al Registro Nazionale delle varieta' di specie agrarie; 
  Vista la direttiva 2009/74/CE del 26 giugno 2009, che  modifica  le
direttive  66/401/CEE,  66/402/CEE,  2002/55/CE  e   2002/57/CE   del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni botaniche delle piante
e le denominazioni scientifiche di altri  organismi,  nonche'  alcuni
allegati delle direttive 66/401/CEE,  66/402/CEE  e  2002/57/CE  alla
luce  dell'evoluzione  delle  conoscenze  scientifiche  e   tecniche,
recepita con decreto ministeriale 15 aprile 2010, n. 149; 
  Vista la richiesta inoltrata dal CNR ISPAAM, volta  a  istituire  i
registri volontari delle specie  Lolium  rigidum  Gaudin  e  Medicago
polymorpha L.; 
  Considerato che la Commissione  Sementi,  di  cui  all'articolo  19
della legge n. 1096/71,  nella  riunione  del  3  febbraio  2011,  ha
espresso parere  favorevole  all'istituzione  dei  predetti  registri
volontari, previa redazione  di  criteri  e  procedure  tecniche  per
l'iscrizione al Registro nazionale di varieta' di  specie  foraggere,
propri delle due specie citate; 
  Considerato che la Commissione  Sementi,  di  cui  all'articolo  19
della legge n. 1096/71,  nella  riunione  del  16  gennaio  2012,  ha
espresso parere favorevole all'adozione dei nuovi criteri e procedure
tecniche per l'iscrizione di varieta' delle specie sopra citate; 
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate; 
  Ritenuto inoltre necessario modificare  taluni  allegati  contenuti
nei criteri per l'iscrizione di varieta'  di  foraggere  al  Registro
Nazionale delle  varieta'  di  specie  agrarie,  di  cui  al  decreto
ministeriale del 27 maggio 2011, per  adeguare  il  nome  scientifico
delle specie alla suddetta direttiva 2009/74/CE; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e
forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010,  registrato  alla  Corte  dei
Conti, recante individuazione degli Uffici  dirigenziali  di  livello
non generale; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Sono approvati i  nuovi  criteri  di  iscrizione  relativi  alle
specie Lolium rigidum Gaudin e Medicago  polymorpha  L.,  secondo  la
procedura di cui all'allegato del presente decreto; 
  2. L'allegato al  decreto  ministeriale  27  maggio  2011,  recante
modifica di taluni allegati del decreto  25  gennaio  2008,  relativo
all'approvazione dei criteri per l'iscrizione di  varieta'  foraggere
al Registro Nazionale delle varieta' di specie agrarie, e' sostituito
dall'allegato al presente decreto, di cui e' parte integrante. 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 22 febbraio 2012 
 
                                         Il direttore generale: Blasi 
 
Avvertenza: 
  Il  presente  decreto  non  e'  soggetto  al  visto  di   controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti,  ne'  alla
registrazione  da  parte  dell'Ufficio  centrale  del  bilancio   del
Ministero dell'economia e delle finanze. 

        
      
                                                             Allegato 
 
 
                  Criteri e procedure tecniche per 
                 l'iscrizione al Registro Nazionale 
                    di varieta' di specie ad uso 
                    foraggero e da tappeto erboso 
 
 
 
                            Gennaio 2012 
 
 
 
          CRITERI E PROCEDURE TECNICHE PER L'ISCRIZIONE AL 
           REGISTRO NAZIONALE DI SPECIE AD USO FORAGGERO E 
                          DA TAPPETO ERBOSO 
 
 
 
                              PREMESSA 
 
Il lavoro di revisione dei criteri e delle procedure per l'iscrizione
di specie  foraggere  e'  stato  predisposto  in  collaborazione  tra
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, I.N.R.A.N.
-  ENSE  Istituto  Nazionale  di  Ricerca  per  gli  Alimenti  e   la
Nutrizione, C.R.A. -Centro di Ricerca per le Produzioni  Foraggere  e
Lattiero-Casearie, Azienda "Stuard", Veneto Agricoltura, anche  sulla
base di un lavoro  preparatorio  dell'Istituto  Sperimentale  per  le
Colture Foraggere realizzato nel 1999 in collaborazione  con  esperti
di diverse Istituzioni di ricerca. 
 
                           PARTE GENERALE 
 
1.1 Specie interessate 
 
Le specie interessate dai criteri di iscrizione al registro nazionale
sono elencate nell'allegato n. 1. 
 
1.2 Gestione delle prove 
 
Il Centro di coordinamento, nominato dal MIPAAF,  avvalendosi  di  un
gruppo tecnico costituito dai rappresentanti  delle  Istituzioni  che
effettuano le prove, avra' il compito di: 
   • esaminare la documentazione tecnica fornita dal costitutore; 
   • proporre le localita' e  le  varieta'  testimoni  per  la  prova
agronomica; 
   • predisporre l'elaborazione finale dei risultati delle prove. 
Le funzioni del centro di coordinamento consistono in: 
   - ricevimento campioni di seme; 
   - preparazione campioni parcellari per tutte le localita'; 
   - reperimento campioni di varieta' di riferimento; 
   - preparazione schema sperimentale; 
   - preparazione delle schede di raccolta dei dati; 
   - effettuazione di sopralluoghi alle prove di campo; 
   - elaborazione statistica dei risultati; 
   - preparazione e invio dei fascicoli per la Commissione Sementi; 
   - preparazione e invio dei fascicoli ai costitutori. 
Il Centro  di  coordinamento  potra'  consultare  rappresentanti  dei
costitutori e delle ditte sementiere 
 
1.3 Questionario tecnico 
 
Per ciascuna varieta' il  costitutore  deve  presentare  un  apposito
questionario  tecnico  contenente  la  genealogia,   la   descrizione
morfologica, le caratteristiche agronomiche e qualitative compresa la
destinazione d'uso della varieta', le modalita' con le quali e' stata
ottenuta, le  caratteristiche  che  la  differenzi  ano  dalle  altre
varieta' note piu' simili. 
In allegato si riporta il questionario  tecnico  per  ciascuna  delle
specie interessate (allegati da n. 2.1, a n. 2.31). 
 
1.4 Tempi per la presentazione della domanda 
 
La domanda per l'iscrizione della varieta' deve pervenire: 
- in originale,  completa  del  questionario  tecnico,  della  scheda
descrittiva e della restante documentazione necessaria, al  Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; 
- in copia, alla Regione in cui ha sede il Centro di coordinamento e 
- in copia, al Centro  di  coordinamento,  completa  di  questionario
tecnico e scheda descrittiva, preferibilmente in formato elettronico. 
entro il: 
 
        30 giugno             varieta' a semina autunnale 
 
        15 dicembre           varieta' a semina primaverile. 
 
1.5 Materiale da inviare al Centro di coordinamento 
 
Il costitutore deve inviare al Centro di coordinamento, entro il: 
 
 
        15 gennaio            per le varieta' a semina primaverile 
 
        15 agosto             per le varieta' a semina autunnale. 
 
il quantitativo di seme riportato nell'allegato n. 3. 
Le sementi non devono essere sottoposte ad alcun trattamento. 
Le caratteristiche  di  germinabilita'  e  purezza  specifica  devono
corrispondere a quelle previste dalla normativa  comunitaria  per  la
categoria base. 
 
1.6 Numero di localita' 
 
La prova descrittiva viene realizzata in una localita'. 
La prova agronomica viene realizzata in tre localita'. 
 
1.7 Durata delle prove 
 
Gli anni di semina per localita' e la  durata  di  ciascun  ciclo  di
rilievi sono riportati nell'allegato n. 4. Per la  prova  descrittiva
vengono condotti due cicli indipendenti  di  rilievi.  Per  la  prova
agronomica vengono condotti due cicli di rilievi su parcelle ottenute
da due semine indipendenti per  le  specie  annuali,  per  le  specie
poliennali, vengono condotti due o tre cicli di rilievi,  secondo  la
persistenza della specie,  sulla  stessa  parcelle  ottenute  da  una
singola semina. 
 
1.8 Disegno sperimentale 
 
Nell'impostazione delle prove agronomiche  deve  essere  adottato  lo
schema sperimentale a blocchi randomizzati con tre repliche (due  per
le varieta' da tappeto erboso). 
 
1.9 Epoca di semina 
 
L'epoca  di  semina  riferita  alle  singole  specie   e'   riportata
nell'allegato n 5. Detta epoca e'  da  ritenersi  indicativa  e  puo'
variare in relazione alle indicazioni del costitutore, in relazione a
motivate caratteristiche che della varieta' candidata. 
 
2. PROVA DESCRITTIVA 
 
Scopo della prova descrittiva e' l'identificazione della  varieta'  e
l'accertamento  dei  requisiti  di  distinguibilita',  omogeneita'  e
stabilita'. Detti requisiti vengono accertati attraverso lo studio di
caratteri morfologici,  fisiologici  ed  eventualmente  biochimici  e
molecolari. I principi d'esame di riferimento sono  quelli  riportati
nel documento UPOV TG/1/3 del 19 aprile 2002. Ove adottate si seguono
le linee direttrici del CPVO. 
 
Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali 
 
Per ciascuna specie deve essere mantenuta dal Centro di coordinamento
una  collezione  di   riferimento   allo   scopo   di   valutare   la
distinguibilita' della varieta' in prova rispetto a quelle gia' note. 
La collezione e' costituita  da  materiale  di  propagazione,  scheda
descrittiva e possibilmente da  una  riproduzione  fotografica  della
varieta'. 
La collezione comprende almeno le  varieta'  iscritte  o  protette  a
livello comunitario e possono essere incluse anche varieta' che  sono
state iscritte o protette in passato o, in casi  specifici,  comunque
conosciute. 
Nell'ambito della collezione di riferimento  vengono  identificati  i
testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilita'. 
Il raggruppamento delle varieta' in prova va  effettuato  sulla  base
delle informazioni fornite dal costitutore attraverso il questionario
tecnico. 
Le varieta' da utilizzare come testimoni saranno quelle  che  vengono
considerate piu' simili in rapporto a tale confronto. 
Nella scelta viene tenuta presente  anche  l'origine  genetica  della
varieta' in prova. 
 
2.2 Condizioni della prova 
 
Per ciascuna varieta',  la  prova  deve  essere  condotta  su  piante
spaziate e, all'occorrenza, su parcelle fila. Le  tecniche  colturali
devono essere adeguate per un ottimale sviluppo delle piante al  fine
della  migliore  espressione  dei  caratteri.  Test   speciali,   ove
previsti, mirano a valutare specifiche caratteristiche. 
Il protocollo tecnico della prova e' riportato nell'allegato n. 6. 
 
2.3 Valutazione dei risultati 
 
La valutazione dei risultati delle prove sara' effettuata in funzione
del sistema riproduttivo, della tipologia varietale  e  della  natura
dei caratteri in esame, cosi' come specificati nell'allegato n. 7. 
 
2.4 Valutazione della distinguibilita' 
 
Una  varieta'  e'  considerata  distinta  se  essa   si   differenzia
chiaramente per uno o piu' caratteri morfo-fisiologici  da  tutte  le
altre varieta' di cui e' nota l'esistenza al momento della domanda di
iscrizione. I caratteri  che  consentono  la  distinguibilita'  della
varieta' sono quelli riportati nella scheda descrittiva 
I criteri per la valutazione della distinguibilita' e la  definizione
delle relative soglie di ammissibilita' sono riportati  nell'allegato
n. 8. 
 
2.5 Valutazione dell'omogeneita' 
 
Il giudizio sull'omogeneita' viene espresso in relazione  al  sistema
riproduttivo della varieta' candidata. 
Il  giudizio  viene  espresso  sulla  prova  a  piante  spaziate   e,
all'occorrenza, sulla prova in parcelle fila. 
Nell'allegato n. 9 sono riportati i criteri  di  valutazione  con  le
soglie di ammissibilita' 
 
2.6 Valutazione della stabilita' 
 
Una varieta' e' stabile se essa resta conforme alla  definizione  dei
suoi caratteri essenziali a seguito di riproduzioni o moltiplicazioni
successive ovvero alla fine di ogni ciclo qualora il suo costi tutore
abbia   definito   un   particolare   ciclo   di    riproduzione    o
moltiplicazione.  requisito  di  stabilita'  e'  dato  per  acquisito
laddove e' accertato il requisito  di  omogeneita'.  Ove  si  ritenga
necessario eseguire il test di stabilita' la valutazione deve  essere
effettuata secondo i criteri riportati nell'allegato n. 10. 
 
2.7 Scheda descrittiva 
 
Per ciascuna specie viene riportata in allegato la scheda descrittiva
dei caratteri da rilevare (allegati da n. 11.1, a n. 11.31). 
Le  linee  guida  seguite  nella  definizione  delle   schede   fanno
riferimento alle misure previste  dalla  direttiva  2003/90/CE  della
Commissione del 6 ottobre 2003 e successive  modificazioni,  recepita
con D.M. 14 gennaio 2004 e successive modificazioni. Nell'allegato n.
11.32 e' riportato l'elenco delle linee guida LTPOV o CPVO cui si  e'
fatto riferimento. 
 
3. PROVA PER LA VALUTAZIONE AGRONOMICA E DI UTILIZZAZIONE 
 
Scopo della prova e' quello di valutare il  valore  agronomico  e  di
utilizzazione delle varieta' proposte per l'iscrizione.  I  caratteri
considerati ai fini della valutazione di detto valore sono: 
- resa in biomassa; 
- resa in seme, per le specie per le quali e' prevista; 
- resistenza ad organismi nocivi; 
- comportamento nei confronti dell'ambiente fisico e climatico; 
- aspetto estetico, per specie da tappeto erboso; 
- persistenza. 
Nel caso  sia  indicata  dal  costitutore  un  particolare  carattere
speciale, potranno essere organizzate prove specifiche. 
 
3.1 Testimoni varietali: criteri di scelta 
 
La varieta' in iscrizione dovra' essere confrontata con  le  migliori
varieta' commerciali appartenenti alla medesima tipologia varietale e
di  utilizzazione.  11  confronto  dovra'  seguire  il  principio  di
specificita' del testimone avvalendosi delle informazioni fornite dal
costitutore nel questionario tecnico. Tale specificita' dovra' tenere
conto dell'areale di adattamento, della  tipologia  varietale,  della
tipologia  di  utilizzazione,  delle  caratteristiche  qualitative  e
merceologiche,  della  classe  di  precocita'   e   altri   caratteri
bio-agronomici rilevanti ai fini dell'espressione della potenzialita'
produttiva e del tipo di utilizzazione,  nonche'  di  caratteristiche
specifiche segnalate dal  costitutore  e  ritenute  di  significativo
interesse. 
I testimoni varietali dovranno essere  periodicamente  aggiornati  in
funzione  dei  progressi  della  selezione  e  dell'evoluzione  delle
tipologie varietali. 
 
3.2 Localita':criteri di scelta 
 
La localita' di prova dovra' essere scelta in funzione  dell'ambiente
di  adattamento   preferenziale   della   specie/varieta'   e   delle
indicazioni  del  costitutore.  Nello  specifico,  la  scelta   delle
localita', nell'ambito della rete di campi prova, dovra' essere fatta
con riferimento ai seguenti ambienti: 
- ambiente continentale (Italia settentrionale) 
- ambiente mediterraneo (Italia  centro  meridionale  continentale  e
insulare). 
Nell'allegato n.  5  e'  riportato  per  ciascuna  specie  l'ambiente
preferenziale di semina. 
 
3.3 Modalita' di realizzazione della prova 
 
Per ciascuna specie le modalita' di realizzazione  della  prova  sono
riportate negli allegati da n. 12.1 a n. 12.26. 
In ogni localita' di prova dovra' essere adottata la migliore tecnica
colturale  in  uso  nell'area  relativamente  alla  specie   e   alla
particolare tipologia di utilizzazione della varieta'. 
 
3.4 Valutazione dei risultati 
 
I criteri per la valutazione del valore agronomico e di utilizzazione
sono riportati nell'allegato n. 13. 
 
4. ISCRIZIONE DELLE SPECIE ANNUALI CON UN SOLO ANNO 
   DI PROVE UFFICIALI                               
 
11 costitutore ha facolta' di chiedere l'iscrizione  sottoponendo  le
varieta' di specie annuali ad un solo anno di prove ufficiali. 
Anche in questo caso il  costitutore  deve  inviare,  entro  le  date
indicate al punto 1.4, la domanda di iscrizione fin dal  1°  anno  di
prove, indicando che intende avvalersi della possibilita' fornita dal
presente paragrafo e indicando l'ubicazione delle prove descrittive e
agronomiche e dove verranno eventualmente effettuate  le  analisi  di
laboratorio. La descrizione della varieta' deve  prevedere  almeno  i
caratteri previsti dal  questionario  tecnico.  Il  costitutore  deve
altresi'  inviare  al  centro  di  coordinamento  un  campione  della
varieta' candidata del quantitativo previsto per il secondo  anno  di
prova nell'allegato 71. 3 entro le  date  indicate  al  punto1.5.  Le
prove condotte dal costitutore devono  essere  ubicate  in  localita'
scelte con i criteri di cui al punto 1.6  e  3.2  e  dovranno  essere
eseguite in conformita' ai protocolli d'esame previsti  dal  presente
documento. Il Centro di Coordinamento provvedera' ad  ispezionare  le
prove in corso di realizzazione a cura del costitutore. 
Al secondo anno di prova (primo anno ufficiale) oltre  alla  conferma
della domanda di iscrizione, che dovra' pervenire entro le date e  ai
destinatari indicati al punto 1.4, dovranno essere inviati: 
   • i  risultati  della  prova  descrittiva  effettuata  secondo  le
modalita' indicate al punto  2  e  pertanto,  l'elenco  completo  dei
caratteri della varieta' e la valutazione dell'omogeneita' 
   •  i  risultati  della  prova  agronomica  e  delle   analisi   di
laboratorio  della  varieta'  eseguita  secondo  protocolli   d'esame
previsti  negli  allegati  n.  12.  In  particolare  dovranno  essere
rispettati i testimoni utilizzati nelle prove ufficiali e il numero e
la distribuzione delle localita'. 
Al centro di coordinamento i  risultati  delle  prove  devono  essere
inviati in forma elettronica. 
Inoltre, il costitutore deve inviare (entro le date indicate al punto
1.5) il materiale previsto all'allegato n. 3 per  il  primo  anno  di
prove ufficiali. 
Qualora l'anno di prova ufficiale non confermi  i  risultati  forniti
dal costitutore al momento  della  presentazione  della  domanda,  la
varieta' non verra' iscritta e d'intesa con il Ministero,  su  parere
della Commissione Sementi la  varieta'  puo'  essere  rinviata  a  un
secondo anno di prove ufficiali, su richiesta del costitutore. 
 
5 RAPPORTI CON IL COSTITUTORE 
 
Se sorgessero problemi nel corso delle prove, il  costitutore  dovra'
essere informato tempestivamente. A prova ultimata,  i  dati  saranno
inviati al costitutore. 
 
6. COSTI DELLE PROVE 
 
I costi delle prove effettuate  secondo  le  modalita'  previste  nel
presente protocollo sono riportati  nell'allegato  n.  14.  Il  costo
indicato nella colonna 21 e' riferito a ciascuno  dei  due  cicli  di
prova descrittivi. Per le specie pluriennali,  l'importo  complessivo
della prova agronomica (colonna 17) viene convenzionalmente ripartito
in due quote attribuite a ciascuno dei cicli della prova descrittiva. 
Qualora il costitutore  si  avvalga  della  possibilita'  di  cui  al
precedente  punto  4  il  costo,  relativamente  all'anno  di   prova
realizzato a sua cura, e' limitato alla spesa di coordinamento. 
 
                        
      
                                                           Allegato 1 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico        
      
                                                           Allegato 2 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico        
      
                                                           Allegato 3 

              Parte di provvedimento in formato grafico        
      
                                                           Allegato 4  

              Parte di provvedimento in formato grafico        
      
                                                           Allegato 5 

              Parte di provvedimento in formato grafico      
      
                                                           Allegato 6 

              Parte di provvedimento in formato grafico        
      
                                                           Allegato 7 

              Parte di provvedimento in formato grafico      
      
                                                           Allegato 8 

              Parte di provvedimento in formato grafico        
      
                                                           Allegato 9 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico     
      
                                                           Allegato 9 

              Parte di provvedimento in formato grafico        
      
                                                          Allegato 10 

              Parte di provvedimento in formato grafico        
      
                                                          Allegato 11 

              Parte di provvedimento in formato grafico        
      
                                                          Allegato 12  

              Parte di provvedimento in formato grafico       
      
                                                          Allegato 13 

              Parte di provvedimento in formato grafico        
      
                                                          Allegato 14 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

  

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