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DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2012, n. 68 - Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088) - (GU n. 126 del 31-5-2012 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2012

  DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2012 , n. 68 

Revisione della normativa di principio in  materia  di  diritto  allo
studio  e  valorizzazione   dei   collegi   universitari   legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega  prevista  dall'articolo  5,
comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge  30  dicembre
2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088) 

          
            Capo I   PRINCIPI GENERALI  
          
        
 

 

				 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 3, secondo comma, 33, quinto  comma,  34,  terzo
comma, 117, 118 e 119 della Costituzione; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: "Norme in materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario", e in particolare  l'articolo
5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), e l'articolo 5,  comma
3, lettera f) e comma 6; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n.  168,  recante:  "Istituzione  del
Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica    e
tecnologica", e in particolare l'articolo 6; 
  Visto l'articolo 191 del testo unico  delle  leggi  sull'istruzione
superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Vista la legge 12 marzo 1968, n. 442, recante: "Istituzione di  una
universita' statale in Calabria"; 
  Vista la legge 11 ottobre 1986,  n.  697,  recante:"Disciplina  del
riconoscimento dei diplomi  rilasciati  dalle  scuole  superiori  per
interpreti  e  traduttori",   nonche'   il   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 gennaio 2002, n.
38, recante: "Regolamento recante  riordino  della  disciplina  delle
scuole di cui alla  legge  11  ottobre  1986,  n.  697,  adottato  in
attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera  a),  della  legge  15
maggio 1997, n. 127"; 
  Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, concernente  le  universita'
non statali legalmente riconosciute, ed in particolare l'articolo  3,
comma 3; 
  Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante: "Norme sul diritto
agli studi universitari"; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
recante: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale  e  i
diritti delle persone handicappate"; 
  Vista  la  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  e  in  particolare
l'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, con cui e'  stata  istituita  la
tassa regionale per il diritto allo studio; 
  Visto l'articolo 4 della legge 3  luglio  1998,  n.  210,  recante:
"Norme  per  il  reclutamento  dei  ricercatori  e   dei   professori
universitari di ruolo", e successive modificazioni, e il decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica
30 aprile 1999,  n.  224,  recante:  "Regolamento  recante  norme  in
materia di dottorato di ricerca"; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508,  recante:  "Riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati"; 
  Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, concernente  "Disposizioni
in materia di alloggi e residenze per studenti universitari"; 
  Visto l'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24  dicembre  2003,
n. 350, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)"; 
  Visto l'articolo 1, comma 603, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"; 
  Vista la legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante:  "Legge  di
contabilita' e finanza pubblica", e  in  particolare  l'articolo  17,
comma 2; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante: "Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione"; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  109,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, "Definizione di criteri  unificati  di
valutazione della situazione economica dei  soggetti  che  richiedono
prestazioni sociali agevolate" e le relative disposizioni attuative; 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Visto il decreto legislativo  18  luglio  2011,  n.  142,  recante:
"Norme di attuazione dello statuto speciale per la  regione  Trentino
Alto-Adige recanti delega di funzioni legislative  ed  amministrative
statali alla Provincia di Trento  in  materia  di  Universita'  degli
studi"; 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, recante: "Misure
urgenti per  la  scuola,  l'universita',  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica  e  l'alta  formazione  artistica  e  musicale",  ed   in
particolare l'articolo 4, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 9  maggio  2003,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  luglio  2003,  n.   170,   recante:
"Disposizioni urgenti per le  universita'  e  gli  enti  di  ricerca,
nonche'  in  materia  di  abilitazione  all'esercizio  di   attivita'
professionali"; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,  n.   121,   recante:
"Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo  1,  commi  376  e  377,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244", e, in particolare, l'articolo 1, comma 5; 
  Visto l'articolo 38, comma 2 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122,  recante:  "Misure  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il  Trentino  Alto-Adige,  ed  in
particolare l'articolo 79, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n.
306,  recante:  "Regolamento  recante  disciplina   in   materia   di
contributi universitari", e, in particolare, l'articolo 3, commi 3  e
4, che demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
previsto della legge 2 dicembre 1991, n.  390,  l'individuazione  dei
criteri per la graduazione dell'importo dei contributi universitari e
della relativa valutazione della  condizione  economica,  nonche'  la
disciplina degli esoneri totali e parziali dalla tassa di  iscrizione
e dai contributi universitari; 
  Visto l'articolo 6, comma 2 del  predetto  decreto  del  Presidente
della Repubblica  25  luglio  1997,  n.  306,  recante:  "Regolamento
recante  disciplina  in  materia  di  contributi  universitari"   che
stabilisce che gli esoneri totali  e  parziali  dal  pagamento  della
tassa di iscrizione e dei contributi universitari  per  gli  studenti
delle universita' e degli istituti non statali beneficiari  di  borse
di studio e di prestiti d'onore,  sono  determinati  ai  sensi  della
normativa vigente in materia di diritto allo studio; 
  Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464; 
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18  ottobre  2004,
n. 334, recante: "Regolamento recante  modifica  ed  integrazioni  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,  in
materia di immigrazione", ed in particolare l'articolo 42 concernente
l'accesso ai servizi e agli interventi per  il  diritto  allo  studio
degli studenti stranieri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005,  n.
212,  recante:  "Disciplina  per  la  definizione  degli  ordinamenti
didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale  e
coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre  1999,  n.
508"; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  universita'  e   della   ricerca
scientifica  e  tecnologica  3  novembre  1999,  n.   509,   recante:
"Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei" e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca  9  maggio  2001,  n.  118  recante:  "Standard  minimi
dimensionali e  qualitativi  e  linee  guida  relative  ai  parametri
tecnici ed  economici  concernenti  la  realizzazione  di  alloggi  e
residenze per studenti universitari di cui  alla  legge  14  novembre
2000, n. 338 e legge 23 dicembre 2000, n. 388"; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante:  "Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 novembre 2011; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 15 marzo 2102; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 marzo 2012; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per la
cooperazione  internazionale  e  l'integrazione  e  per  gli   affari
regionali, il turismo e lo sport; 


				 
                              E m a n a 

 

				 
                  il seguente decreto legislativo: 

 
                               Art. 1 

 

				 
                             Definizioni 

 
  1. Ai sensi del presente decreto si intende: 
    a)  per  Ministro  o  Ministero,  il  Ministro  o  il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    b) per universita', le universita' e  gli  istituti  universitari
statali e le universita' non statali legalmente riconosciute; 
    c) per istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica, le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508; 
    d)  per  corsi,  i  corsi  di  istruzione  superiore  e  di  alta
formazione artistica, musicale e coreutica previsti, rispettivamente,
dall'articolo   3   del   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,   e
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8  luglio
2005, n. 212, attivati dalle universita' e dalle istituzioni di  alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' i corsi  attivati
dalle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate, ai  sensi
dell'articolo 9, comma 2, del regolamento adottato  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 gennaio
2002, n. 38, a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti  ai
diplomi di laurea conseguiti presso le universita'; 
    e) per LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. 

        
                    Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note al titolo: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia  di  organizzazione
          delle universita', di personale accademico e  reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema universitario): 
              "Art.  5  (Delega  in  materia  di  interventi  per  la
          qualita' e l'efficienza del sistema universitario). - 1. Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno o piu' decreti legislativi finalizzati a  riformare  il
          sistema universitario per il  raggiungimento  dei  seguenti
          obiettivi: 
                a) valorizzazione della  qualita'  e  dell'efficienza
          delle universita' e conseguente introduzione di  meccanismi
          premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche  sulla
          base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione
          di   un   sistema   di   accreditamento   periodico   delle
          universita';  valorizzazione   dei   collegi   universitari
          legalmente riconosciuti, ivi compresi  i  collegi  storici,
          mediante la previsione di una apposita  disciplina  per  il
          riconoscimento e l'accreditamento  degli  stessi  anche  ai
          fini   della   concessione   del   finanziamento   statale;
          valorizzazione della figura dei ricercatori;  realizzazione
          di opportunita' uniformi, su tutto il territorio nazionale,
          di accesso e scelta dei percorsi formativi; 
                b)  revisione   della   disciplina   concernente   la
          contabilita',  al  fine  di  garantirne  coerenza  con   la
          programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed
          omogeneita', e di consentire l'individuazione della  esatta
          condizione  patrimoniale   dell'ateneo   e   dell'andamento
          complessivo della gestione;  previsione  di  meccanismi  di
          commissariamento in  caso  di  dissesto  finanziario  degli
          atenei; 
                c) introduzione, sentita l'ANVUR, di  un  sistema  di
          valutazione ex post delle politiche di  reclutamento  degli
          atenei, sulla base di criteri definiti ex ante; 
                d) revisione, in attuazione del titolo V della  parte
          II della Costituzione,  della  normativa  di  principio  in
          materia di diritto allo studio, al fine  di  rimuovere  gli
          ostacoli  di  ordine  economico  e  sociale  che   limitano
          l'accesso   all'istruzione   superiore,    e    contestuale
          definizione dei livelli essenziali delle prestazioni  (LEP)
          erogate dalle universita' statali. 
              2. L'attuazione del comma 1, lettere a), b)  e  c),  ad
          eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera g),  e  al
          comma 4, lettera l), non deve determinare nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali maggiori oneri
          derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), dovranno
          essere quantificati e coperti, ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              3. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ai
          principi di riordino di cui all'articolo 20 della legge  15
          marzo 1997,  n.  59,  e  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) introduzione di un sistema di accreditamento delle
          sedi e dei corsi di studio universitari di cui all'articolo
          3  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   22
          ottobre  2004,  n.  270,  fondato   sull'utilizzazione   di
          specifici indicatori definiti ex  ante  dall'ANVUR  per  la
          verifica del possesso  da  parte  degli  atenei  di  idonei
          requisiti   didattici,   strutturali,   organizzativi,   di
          qualificazione dei docenti e delle  attivita'  di  ricerca,
          nonche' di sostenibilita' economico-finanziaria; 
                b)  introduzione  di  un   sistema   di   valutazione
          periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante,
          da  parte  dell'ANVUR,  dell'efficienza  e  dei   risultati
          conseguiti nell'ambito  della  didattica  e  della  ricerca
          dalle  singole  universita'  e  dalle  loro   articolazioni
          interne; 
                c) potenziamento del sistema di autovalutazione della
          qualita' e dell'efficacia delle proprie attivita' da  parte
          delle universita', anche avvalendosi dei propri  nuclei  di
          valutazione e dei contributi provenienti dalle  commissioni
          paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g); 
                d)  definizione  del  sistema  di  valutazione  e  di
          assicurazione della qualita' degli atenei in  coerenza  con
          quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo
          le  linee  guida  adottate  dai  ministri   dell'istruzione
          superiore   dei    Paesi    aderenti    all'Area    europea
          dell'istruzione superiore; 
                e)  previsione  di  meccanismi  volti   a   garantire
          incentivi correlati al conseguimento dei risultati  di  cui
          alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili  del
          fondo di finanziamento  ordinario  delle  universita'  allo
          scopo annualmente predeterminate; 
                f) previsione per i collegi  universitari  legalmente
          riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale,  di
          rilevanza nazionale, di elevata  qualificazione  culturale,
          che  assicurano  agli  studenti   servizi   educativi,   di
          orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli
          atenei, di requisiti  e  di  standard  minimi  a  carattere
          istituzionale, logistico  e  funzionale  necessari  per  il
          riconoscimento  da  parte  del   Ministero   e   successivo
          accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti
          da  almeno  cinque  anni;  rinvio   ad   apposito   decreto
          ministeriale   della   disciplina   delle   procedure    di
          iscrizione, delle modalita' di  verifica  della  permanenza
          delle condizioni  richieste,  nonche'  delle  modalita'  di
          accesso  ai  finanziamenti  statali  riservati  ai  collegi
          accreditati; 
                g)   revisione   del   trattamento   economico    dei
          ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo
          anno di attivita', nel rispetto del limite di spesa di  cui
          all'articolo 29, comma 22, primo periodo. 
              4. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1,
          lettera b), il Governo si attiene ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                a)  introduzione  di  un  sistema   di   contabilita'
          economico-patrimoniale e analitica, del  bilancio  unico  e
          del bilancio consolidato di ateneo sulla base  di  principi
          contabili e schemi di bilancio stabiliti e  aggiornati  dal
          Ministero, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, sentita  la  Conferenza  dei  rettori  delle
          universita'  italiane  (CRUI),  garantendo,  al  fine   del
          consolidamento  e  del   monitoraggio   dei   conti   delle
          amministrazioni  pubbliche,  la   predisposizione   di   un
          bilancio preventivo e  di  un  rendiconto  in  contabilita'
          finanziaria, in conformita'  alla  disciplina  adottata  ai
          sensi dell'articolo 2, comma 2,  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196; 
                b)  adozione  di   un   piano   economico-finanziario
          triennale al fine di garantire la sostenibilita'  di  tutte
          le attivita' dell'ateneo; 
                c) previsione che gli effetti  delle  misure  di  cui
          alla presente  legge  trovano  adeguata  compensazione  nei
          piani previsti alla lettera d); comunicazione al  Ministero
          dell'economia e delle finanze,  con  cadenza  annuale,  dei
          risultati  della  programmazione  triennale   riferiti   al
          sistema  universitario  nel  suo  complesso,  ai  fini  del
          monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica; 
                d) predisposizione di un piano  triennale  diretto  a
          riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal
          Ministero,  e  secondo  criteri  di  piena   sostenibilita'
          finanziaria,  i  rapporti  di  consistenza  del   personale
          docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero
          dei professori e ricercatori di cui all'articolo  1,  comma
          9, della legge  4  novembre  2005,  n.  230,  e  successive
          modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale
          o totale, del predetto piano  comporti  la  non  erogazione
          delle quote di finanziamento ordinario relative alle unita'
          di personale che eccedono i limiti previsti; 
                e) determinazione di un limite massimo  all'incidenza
          complessiva delle spese per l'indebitamento e  delle  spese
          per il personale di ruolo e a  tempo  determinato,  inclusi
          gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle  entrate
          complessive dell'ateneo, al netto di quelle a  destinazione
          vincolata; 
                f)  introduzione  del  costo  standard  unitario   di
          formazione per studente in corso, calcolato secondo  indici
          commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai
          differenti    contesti    economici,     territoriali     e
          infrastrutturali in cui opera l'universita', cui  collegare
          l'attribuzione all'universita'  di  una  percentuale  della
          parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata  ai
          sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10  novembre  2008,
          n.  180,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
          gennaio  2009,  n.  1;  individuazione  degli   indici   da
          utilizzare  per  la  quantificazione  del  costo   standard
          unitario di  formazione  per  studente  in  corso,  sentita
          l'ANVUR; 
                g)  previsione   della   declaratoria   di   dissesto
          finanziario nell'ipotesi in  cui  l'universita'  non  possa
          garantire    l'assolvimento    delle    proprie    funzioni
          indispensabili ovvero  non  possa  fare  fronte  ai  debiti
          liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi; 
                h)  disciplina   delle   conseguenze   del   dissesto
          finanziario  con  previsione  dell'inoltro  da  parte   del
          Ministero  di  preventiva  diffida   e   sollecitazione   a
          predisporre, entro un termine non superiore  a  centottanta
          giorni, un piano di rientro da sottoporre  all'approvazione
          del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e
          delle finanze, e  da  attuare  nel  limite  massimo  di  un
          quinquennio;  previsione  delle  modalita'   di   controllo
          periodico dell'attuazione del predetto piano; 
                i) previsione, per i casi di mancata predisposizione,
          mancata approvazione ovvero omessa o incompleta  attuazione
          del piano, del commissariamento  dell'ateneo  e  disciplina
          delle modalita' di assunzione  da  parte  del  Governo,  su
          proposta  del  Ministro,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze,   della   delibera   di
          commissariamento e di nomina di uno o piu'  commissari,  ad
          esclusione del rettore, con il compito di  provvedere  alla
          predisposizione ovvero all'attuazione del piano di  rientro
          finanziario; 
                l) previsione di  un  apposito  fondo  di  rotazione,
          distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse  destinate  al
          fondo di finanziamento  ordinario  per  le  universita',  a
          garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei; 
                m)  previsione  che  gli  eventuali  maggiori   oneri
          derivanti dall'attuazione della  lettera  l)  del  presente
          comma siano quantificati e coperti, ai sensi  dell'articolo
          17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 


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